Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 326/C del 23 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE SOCIETA’ NOCERINA, DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. E DI GRAZIANO NOCERA, TESSERATO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. -.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 326/C del 23 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE SOCIETA’ NOCERINA, DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. E DI GRAZIANO NOCERA, TESSERATO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. -. Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C è stata contestata ai signori Francesco D’Angelo, quale amministratore della A.G. Nocerina 1910 S.r.l. e Graziano Nocera calciatore attualmente tesserato per la società S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. e già tesserato nella stagione sportiva 2002/03 per la società Nocerina nonché alla stessa A.G. Nocerina 1910 S.r.l. per responsabilità diretta ex art.2, comma 4) C.G.S., la violazione di cui all’art. 94, commi 1) e 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 1 del C.G.S. per avere pattuito un compenso di 11.971,96 euro oltre a quello risultante nel contratto depositato in Lega. Quanto al Graziano Nocera, inoltre, per avere commesso l’ulteriore violazione di avere adito il giudice ordinario per il recupero giudiziale del predetto compenso corrispostogli a mezzo di assegno di c.c. non onorato, senza avere previamente notificato tale sua iniziativa alla Lega. Nei termini assegnati, l’avv. Eduardo Chiacchio, nella qualità di difensore dell’avv. Francesco D’Angelo e della società A.G. Nocerina ha presentato una memoria difensiva nella quale nega, con ampie argomentazioni alle quali si fa espresso richiamo, la fondatezza dell’addebito mosso ai propri assistiti e conclusivamente chiede “il totale proscioglimento delle parti deferite per palese insussistenza dell’addebito contestato”. Si è inoltre riservato di produrre ulteriori memorie e documenti in sede dibattimentale. A suffragio di ciò sostanzialmente assume che gli importi dovuti dalla A.G. Nocerina al calciatore Nocera ed a questi poi corrisposti erano di esclusiva natura contrattuale, che nulla era dovuto al Nocera per presunti compensi extra contrattuali e che da nessun documento o atto del procedimento risulta una qualsivoglia pattuizione extra contrattuale. All’odierna riunione sono comparsi: l’avv. Chiacchio, che ha ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte e riaffermato le richieste avanzate nel precedente scritto defensionale; l’avv. Francesco D’Angelo, che ha dichiarato di non avere avuto conoscenza delle ragioni di credito vantate dal calciatore Nocera nei confronti della A.G. Nocerina e per il cui recupero lo stesso aveva adito il giudice ordinario, non essendo all’epoca Presidente della società; il Nocera, il quale ha chiarito che la somma il cui pagamento aveva rivendicato dalla A.G. Nocerina, gli era per la più parte dovuta a titolo di rimborso delle spese di affitto di un appartamento ove aveva dovuto trasferirsi, che la società presso cui era tesserato si era impegnata a tenere a proprio carico, formalizzando l’impegno assunto in apposita scrittura. Atteso tutto quanto sopra, ritiene questa Commissione che gli atti ufficiali e le risultanze dibattimentali provino la responsabilità dei deferiti A.G. Nocerina e Graziano Nocera in merito agli addebiti loro contestati — stante, per espressa statuizione legislativa, l’indubbia natura di componente retributiva, ai fini sia civilistici che fiscali, del rimborso delle spese di alloggio - e che pertanto la richiesta di proscioglimento possa trovare accoglimento nei confronti del solo avv. Francesco D’Angelo, risultato non essere Presidente della società incolpata all’epoca dei fatti contestati e conseguentemente estraneo ai predetti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Francesco D’Angelo, amministratore della società Nocerina, di infliggere alla società A.G. Nocerina S.r.l. l’ammenda di 9.000,00 euro ed al tesserato Graziano Nocera l’ammenda di 500,00 euro.
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