Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 338/C del 14 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIANNI MORETTI, CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ GUBBIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.-

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 338/C del 14 luglio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIANNI MORETTI, CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ GUBBIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.- Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - al sig. Gianni Moretti, consigliere della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., la violazione dell’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere proferito, durante la gara Gubbio-Sangiovannese del 22/5/2004, ai collaboratori dell’Ufficio Indagini, frasi offensive; - alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la violazione, per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati, ai sensi dell’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva . Le parti interessate non hanno, nel termine loro assegnato, né presentato memorie difensive né chiesto di essere ascoltate. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei deferiti e di conseguenza comminarsi rispettivamente a ciascuno di essi le sanzioni di cui in appresso: al sig. Moretti due mesi di inibizione ed alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro. Nesuno è comparso a rappresentare i deferiti. Preso atto di tutto quanto sopra, questa Commissione è pervenuta al convincimento che dagli atti acquisiti emerga con certezza sia la non smentita colpevolezza del tesserato in ordine a quanto gli viene contestato, sia la conseguente responsabilità oggettiva della società. Questo, risultando dai documenti ufficiali, in quanto tali fonti di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva, che dopo la fine della gara di cui trattasi il Moretti, rivolto con atteggiamento aggressivo ai collaboratori dell’Ufficio Indagini, ebbe in due distinte circostanze a proferire le frasi dall’inequivoco tenore ingiurioso di cui gli viene fatto debito. Atteso quanto sopra, ritiene il giudicante che, nel mentre le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale a carico della società meritano totale accoglimento, l’infrazione commessa dal detto tesserato, tenuto conto della reiterazione, trovi equa sanzione nella inibizione per tre mesi. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Gianni Moretti, consigliere della società Gubbio, la sanzione di tre mesi di inibizione ed alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la sanzione di 500,00 euro di ammenda.
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