Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.5 del 6 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GENTILE/POMIGLIANO CALCIO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.5 del 6 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GENTILE/POMIGLIANO CALCIO Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/5/2004 il sig Alessandro GENTILE proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società G.S.POMIGLIANO CALCIO un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 25.822,00 e precisando di non aver percepito alcuna rata mensile. Richiedeva la condanna della società G.S.POMIGLIANO CALCIO al pagamento dell’ importo di €. 25.822,00. Richiedeva altresì, lo svincolo per morosità, nei termini e con le modalità previste dall’art.21 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la società G.S.POMIGLIANO CALCIO tenuta al pagamento, a favore di Alessandro GENTILE dell’ importo di €. 25.822,00 P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società G.S.POMIGLIANO CALCIO tenuta al pagamento dell’ importo di €.25.822,00 in favore del sig.Alessandro GENTILE. Dispone lo svincolo per morosità, dalla società G.S.POMIGLIANO CALCIO, a far data del relativo Comunicato Ufficiale, e la restituzione al ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
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