Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.9 del 19 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Sarah MARENCO/A.S.VALDARNO C.F.

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.9 del 19 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Sarah MARENCO/A.S.VALDARNO C.F. Con Racc.A.R. in data 25/06/04 la sig.na Sarah MARENCO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VALDARNO C.F. un accordo economico prevedente il compenso per la stagione sportiva 2002/03 di complessivi euro 700,00 e precisando di non aver mai percepito acconti, rimanendo creditrice dell’importo di euro 700,00. La ricorrente però, ometteva di allegare al ricorso la prevista ricevuta in originale della raccomandata inviata alla controparte. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla sig.na Alice RISTORI nei confronti della A.S.VALDARNO C.F. per violazione dell’art.21 bis comma 5 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, disponendo l’incameramento della tassa reclamo versata. Si precisa altresì, che il suddetto reclamo non può più essere presentato per decorrenza dei termini. (30 Giugno 2004).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it