Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.21 del 16 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni GUAIANA/A.S.MARSALA 2000

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.21 del 16 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni GUAIANA/A.S.MARSALA 2000 Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/6/2004, il sig.Giovanni GUAIANA esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 per la società A.S.MARSALA 2000, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 16.000,00, e di aver percepito solo acconti di €.8.000,00. Si osserva preliminarmente che al ricorso mancano come allegati la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla società controparte e la copia dell’accordo economico depositato (giusto quanto disposto dall’art.21/bis 4° e 5° comma del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Il suddetto ricorso tra l’altro non risulta firmato dal ricorrente. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.21/bis 4° e 5° comma. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata di €.50,00. Si precisa altresì, che il suddetto reclamo non potrà più essere ripresentato in quanto caduto in prescrizione per scadenza dei termini (30 Giugno 2004).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it