LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 9/C del 25 agosto 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI CASARANO CRISTIAN FINO A TUTTO IL 31/1/2005, TACCOGNA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 15/9/2004 E ROSSI GIAN LORIS FINO A TUTTO IL 15/11/2004 (C.U. N.336/C DEL 5/7/2004 GARA TORNEO GIOVANILE, CITTA’ DI ANZOLA SASSUOLO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 13/5/2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 9/C del 25 agosto 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI
CASARANO CRISTIAN FINO A TUTTO IL 31/1/2005, TACCOGNA GIUSEPPE FINO A
TUTTO IL 15/9/2004 E ROSSI GIAN LORIS FINO A TUTTO IL 15/11/2004 (C.U. N.336/C
DEL 5/7/2004 GARA TORNEO GIOVANILE, CITTA’ DI ANZOLA SASSUOLO-CASTEL
SAN PIETRO T. DEL 13/5/2004).
Deliberando in merito alla gara Sassuolo-Castel San PietroT., disputata il 13.5.2004
per il Torneo indicato in oggetto, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Sassuolo Calcio
l’ammenda di 150,00 euro per la indebita presenza nel recinto di gioco di persone non
autorizzate, alcune delle quali ai termine della partita hanno rivolto all’arbitro frasi
ingiuriose e intimidatorie; ha irrogato poi la squalifica per quattro turni al massaggiatore
della stessa società Fabrizio Corsi per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante
la gara e per ripetute frasi offensive all’indirizzo del medesimo al termine dell’incontro,
nonché la squalifica sino a tutto il 30.9.2004 al calciatore Marco Costi con l’addebito di
aver contestato in modo offensivo una decisione tecnica ritenuta errata, assumendo nei
confronti del direttore di gara un atteggiamento intimidatorio.
Con la medesima delibera, il Giudice Sportivo ha inflitto ai tre calciatori Christian
Casarano, Gian Loris Rossi e Giuseppe Taccogna le seguenti sanzioni disciplinari:
1) Squalifica sino a tutto il 31.1.2005 al calciatore Casarano perché ha applaudito in
maniera irriguardosa il direttore di gara, rivolgendogli frasi offensive, spingendolo con le
mani sul petto alla notifica del provvedimento di espulsione, strappandogli di mano il
cartellino, sino a causargli una modesta escoriazione ad un dito, e reiterando infine
espressioni ingiuriose intimidatorie, mentre viene allontanato con forza dai compagni,
2) Squalifica sino a tutto il 15.11.2004 al calciatore Rossi perché al termine della gara ha
scagliato con violenza il pallone contro l’arbitro, colpendolo alle gambe, dicendogli “ben ti
sta” e indirizzandogli poi espressioni offensive e minacciose;
3) Squalifica sino a tutto il 15.9.2004 al calciatore Taccogna perché, durante la fase di
rientro negli spogliatoi ai termine detta gara, ha avvicinato l’arbitro e gli ha rivolto frasi
offensive alzando minacciosamente il pugno e mordendoselo poi significativamente.
Avverso le squalifiche a tempo irrogate ai calciatori Casarano, Rossi e Taccogna ha
proposto reclamo il presidente del Sassuolo Calcio al fine di ottenere una riduzione delle
squalifiche ritenute eccessive. Premesso in generale che i tre calciatori sanzionati
avrebbero sempre tenuto un comportamento esemplare, sia in campo che in privato, ha
sostenuto, quanto a Casarano, che lo stesso non avrebbe spinto l’arbitro, limitandosi al
gesto antiregolamentare di strappargli dalle mani il cartellino, escludendo quanto al Rossi
che lo stesso nel calciare con stizza la palla abbia colpito l’arbitro e escludendo, infine, che
il Taccogna abbia minacciato e tentato di aggredire l’arbitro, sostenendo che lo stesso si
sarebbe limitato ad urlare in occasione della richiesta di spiegazioni rivolta al direttore di
gara.
All’esito dell’odierna riunione si ritiene che gli atti ufficiali smentiscano la contraria
interessata versione della parte reclamante.
In particolare, quanto al Casarano emerge che lo stesso ha effettivamente tenuto il
comportamento dettagliatamente descritto dal primo giudice per quel che attiene sia la
spinta con le mani e il gesto di strappare dalle mani dell’arbitro il cartellino, gesto che ha
provocato una piccola escoriazione all’indice della mano destra del direttore di gara, sia
per quel che concerne le frasi ingiuriose e minacciose pronunciate. Quanto al Rossi, dal
referto di gara emerge che l’arbitro, contrariamente all’assunto della reclamante, é stato
effettivamente attinto alle gambe dal pallone ed é stato ripetutamente ingiuriato e
minacciato. Quanto al Taccogna, dal referto di gara risultano provati sia l’atteggiamento
fisico intimidatorio particolarmente significativo, sia le espressioni verbali ingiuriose.
Ciò premesso, resta da determinare la posizione dei tre tesserati per quanto attiene
alla sanzione. Considerati analiticamente gli individuali comportamenti dei tre calciatori,
pare alla Commissione che le squalifica a tempo irrogate agli stessi dal primo giudice non
eccedano i limiti di una equa sanzione, per cui si impone la conferma di tutte le squalifiche
irrogate dal Giudice Sportivo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società U.S. Sassuolo S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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