CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Dott. Salvatore Cirignotta in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento)
Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento
Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29 in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14 (fax 055572614)
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel.
06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)
- convenuta -
e contro
Lega Nazionale Professionisti (contumace)
Reggina Calcio SpA in persona dell’Avv. Alberto Panuccio e dell’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria (tel. 0965330685 - fax 0965890210 - alpanu@tiscali.it)
- altre parti -
***
- omissis-
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nella contumacia della Lega Nazionale Professionisti e nel contraddittorio delle altre parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
d) pone a carico solidale delle parti costituite il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
Con riserva di depositare la motivazione del lodo nei termini previsti dal
Regolamento ad hoc.
Roma, 9 agosto 2004
F.to Dott. Salvatore Cirignotta
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Avv. Mario Antonio Scino