CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/8/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/8/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: Società Cosenza Calcio 1914 SpA con sede in Cosenza, viale degli Stadi, in persona del proprio Presidente, legale rappresentante p.t., Padre Fedele Bisceglia Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Carratelli, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso lo studio del quale in Roma Via Flaminia n. 79 (tel. 063223249 – fax 063214981) è elettivamente domiciliata - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - *** - omissis- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a) dispone la riunione dei procedimenti arbitrali instaurati dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e rubricati ai nn. 844 e 893; b) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 844 del 29 luglio 2004; c) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 893 del 31 luglio 2004; d) condanna il Cosenza Calcio 1914 S.p.A. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati con separata ordinanza; e) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Con riserva di depositare la motivazione del lodo nei termini previsti dal Regolamento ad hoc. Roma, 5 agosto 2004 F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo F.to Avv. Ciro Pellegrino
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