Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 22/8/2003 TRA L’Aquila Calcio s.p.a., e Federazione Italiana Giuoco Calcio
Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 22/8/2003 TRA L’Aquila Calcio s.p.a., e Federazione Italiana Giuoco Calcio
ARBITRO UNICO
- Prof. Avv. Pier Luigi RONZANI Arbitro Unico nominato dalle parti ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
L’Aquila Calcio s.p.a., sedente in 67100-L’AQUILA Viale della Crocerossa n.115, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Michele Passarelli nella sua qualità di Amministratore Unico ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.Ruggero Stincardini in 06128-Perugia Via Martiri dei Lager n.92/a (fax 075.5011479) che la rappresenta, assiste e difende giusta procura ad litem estesa in calce all’istanza di Arbitrato.
- attore –
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14 (di seguito “FIGC”), elettivamente domiciliata in Roma, via Po n.9, presso e nello Studio dell’Avv. Mario Gallavoti, che la rappresenta e difende giusta procura depositata presso la Camera insieme con la dichiarazione di nomina dell’Arbitro Unico.
- convenuta –
[…] omissis […]
P.Q.M.
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
a) in accoglimento della domanda formulata da L’Aquila Calcio s.p.a., accertata la non conformità alle normative vigenti del provvedimento Co.Vi.So.C. di cui al verbale della riunione in data 29/7/2003 con il quale è stato espresso parere negativo all’ammissione de L’Aquila Calcio s.p.a. al campionato di Serie C/1 per la stagione 2003-2004, annulla il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 31 luglio 2003 e di cui al Comunicato Ufficiale in pari data, con il quale è stata deliberata la NON/AMMISSIONE de L’Aquila Calcio s.p.a. al campionato di Serie C/1 2003-04, rimettendo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l’adozione dei provvedimenti di competenza in ottemperanza al presente dispositivo;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
d) pone a carico delle parti, solidalmente tra loro, il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come da separata ordinanza.
Roma, 22 agosto 2003
L’Arbitro Unico
Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
Ai sensi dell’art. 20.4 del Regolamento, su espressa autorizzazione delle parti e considerati i motivi di particolare urgenza, il presente dispositivo è reso noto anticipatamente con riserva di comunicare, nel termine fissato dal medesimo Regolamento, il testo integrale del lodo con l’esposizione dei motivi.
L’Arbitro Unico
Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani