Avv. Luisa Melara Prof. Avv. Angelo Piazza CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 4/11/2003 TRA A Sodalizio Sportivo Amsicora Formaggi Sardi e Federazione Italiana Hockey
Avv. Luisa Melara Prof. Avv. Angelo Piazza
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 4/11/2003 TRA A Sodalizio Sportivo Amsicora Formaggi Sardi e Federazione Italiana Hockey
Lodo Arbitrale
COLLEGIO ARBITRALE
- Prof. Fulco Lanchester in qualità di Presidente del Collegio
- Avv. Stefano Siotto Pintor in qualità di Arbitro nominato dalla
Amsicora Formaggi Sardi
- Avv. Marcello Melandri in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi dell'art.13 della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
nel procedimento di arbitrato promosso da:
Sodalizio Sportivo Amsicora Formaggi Sardi, con sede in Cagliari, Via dei Salinieri
n.1/23, in persona del presidente pro tempore sig. Ruggero Ruggeri ed elettivamente
domiciliato in Cagliari, Piazza della Repubblica n.l9, presso e nello Studio dell'Avv.
Alessandro Dedoni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso al
Collegio Arbitrale
- attore -
contro
Federazione Italiana Hockey, in persona del Presidente prò tempore, con sede in Roma,
Viale Tiziano n.74 ( di seguito "FIH") ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia
n.l3, presso e nello Studio dell'Avv. Glauco Bassetto, che lo rappresenta e difende giusta
procura contenuta nell'atto di costituzione e risposta
- convenuta -
Conclusioni delle parti
Per la S.C. Amsicora F.S. si è concluso:
“l’Avv. Alessandro Dedoni così conclude:
Voglia il Collegio Arbitrale così giudicare:
a) dichiarare la nullità della procura della Federazione Italiana Hockey e per l’effetto
dichiararne la inesistenza di tutta l’attività difensiva svolta dall’avv. Glauco Bassetto e
la contumacia del F.I.H.;
b) ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni contenute nella
comparsa della F.I.H.: “… Ed è inquietante ed avvilente allo stesso tempo che oggi si
argomenti su una questione che per chi ha praticato l’hockey deve essere stampata nel
suo DNA… ed oggi hanno anche la tracotanza di sollevare problema anche al di là
delle regole federali !!??”, condannando la F.I.H. a risarcire il danno cagionato a tale
titolo alla attrice nella misura che il Collegio vorrà determinare secondo equità;
c) nel merito: accogliere la domanda proposta dalla S.G. Amsicora F.S. per l’effetto;
c.1: Annullando la decisione impugnata poiché illegittima;
c.2: In ogni caso condannando la F.I.H. a risarcire il danno cagionato alla S.G. Amsicora
F.S. per il fatto degli arbitri e/o comunque per i fatti di causa nella misura di € 50.000,00
(cinquantamila,00), o per quella diversa che si riteneva dovuta anche ex art. 1226 c.c.
secondo il giudizio equitativo del Collegio;
c.3: condannando la F.I.H. a corrispondere, sulla somma dovuta, gli interessi legali ed il
maggior danno, determinandone l’ammontare, a decorrere dalla presentazione dall’istanza
di conciliazione;
c.4: condannandola altresì alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di difesa nella misura
complessiva di € 3.500,00, oltre IVA e C.P.A., relativi alla fase di conciliazione ed a quella
contenziosa;
c.5: condannando altresì la F.I.H. alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del Collegio
Arbitrale, ponendoli totalmente a carico della F.I.H. che vorrà condannare al rimborso in
favore dell’attrice della somma finora anticipata;
c.6: condannando la F.I.H. al rimborso delle spese amministrative corrisposte per la fase di
conciliazione e di arbitrato;
c.7: dichiarando la cessazione della materia del contendere sulle eccezioni di rito proposte
dalla F.I.H. e rinunziate dalla medesima”.
Per la F.I.H. si è concluso:
“L’avv. Glauco Bassetto, rassegna le proprie conclusioni, riportandosi, nel merito, a quelle
già rassegnate nell’atto di costituzione da intendersi qui riportate e trascritte e facenti parte
integrante del presente
Per ciò che attiene all’eccezione oggi formulata da parte avversa in ordine alla legittimità
della procura rileva. La procura conferita dal Presidente della F.I.H. è processualmente
perfetta sotto ogni punto di vista, invero: l’illegibilità della sottoscrizione è superata dalla
formulazione, per esteso, del nome e del cognome nel corpo dell’atto e la definizione
“difensore” comprende senz’altro la facoltà del Procuratore, figura scomparsa dall’universo
giuridico. Si rileva inoltre che la lamentela di controparte è applicabile solo agli enti
pubblici e non ai privati. La richiesta di risarcimento danni richiesta dall’avv. Dedoni è
senz’altro inaccettabile sotto il profilo processuale, in quanto, ictu-oculi, non v’è alcun
riferimento “ad personam” nell’atto di costituzione, ma è sottolineata soltanto la
“caparbietà” del sodalizio attore, su una questione assolutamente consolidata dagli statuti e
dai regolamenti federali: accettata da tutti i sodalizi con la sola partecipazione alla F.I.H.. Si
conclude come da atto costitutivo da intendersi riportato e trascritto e facente parte
integrante del presente.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari”.
Fatto
Con istanza depositata 10.4.2003 presso la Segreteria della Camera Arbitrale, previo
espletamento infruttuoso della fase di conciliazione, la S.G. Amsicora F.S. richiedeva
procedersi alla costituzione del Collegio Arbitrale al fine di ottenere l’annullamento delle
decisioni assunte il 9.10.2002 dal Giudice sportivo nazionale della F.I.H., confermate dalla
Commissione Unica di Appello federale, le cui decisioni esaurivano i gradi di giustizia
sportiva interni alla F.I.H..
Esponeva che lo Statuto federale consentiva l’arbitrato invocato e, quanto alle ragioni che
avevano determinato l’adozione dei provvedimenti, aggiungeva e motivava che
erroneamente era stata applicata dai giudici federali la sanzione sportiva della perdita della
gara, della penalizzazione di 2 punti in classifica e dell’ammenda di € 75,00 non trovandosi
l’atleta Fabio Mureddu, che vestiva nell’occasione la maglia del sodalizio attoreo col n.19,
in posizione irregolare disciplinarmente rilevante.
Oltre allo Statuto della F.I.H., al Regolamento di Giustizia e di Gare e Campionati, l’attrice
produceva n.16 biglietti aerei sulla tratta Cagliari-Milano-Cagliari, relativi alla trasferta
della squadra, copia delle carte di identità e del tesserino federale dell’atleta Mureddu e
chiedeva assumersi informazioni dalla Segreteria della F.I.H. sull’assenza di sanzioni
inibitive in atto a carico del Mureddu. Deduceva una prova per testi per dimostrare che il
Mureddu aveva preso posto in panchina fin dall’inizio della gara, di aver consegnato agli
arbitri n.16 documenti di identità degli atleti e di aver predisposto e consegnato
tempestivamente ai direttori di gara un elenco giocatori con n.15 giocatori invece che con
gli atleti effettivamente ammessi al recinto di gioco (n.16).
Esponeva le ragioni per le quali nei fatti esposti non si sarebbe potuta ravvisare la
posizione irregolare di atleta disciplinarmente rilevante e concludeva conseguentemente.
Aggiungeva di aver infruttuosamente svolto la fase di conciliazione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la F.I.H., la quale eccepiva l’inammissibilità e
irricevibilità del ricorso e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
La causa veniva istruita mediante l’acquisizione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari
federali, disposta con ordinanza istruttoria del 24/7/2003, con prova documentale e con
prova testimoniale. Infatti veniva sentito il teste Pierpaolo Giuliani, il quale confermava la
rappresentazione dei fatti svolta nel ricorso introduttivo.
Il Collegio arbitrale veniva costituito in data 9/6/2003 in epoca in cui, successivamente alla
domanda di arbitrato, l’attrice aveva riportato la vittoria del Campionato italiano di A.1
maschile ed era stata proclamata Campione d’Italia. Fatto questo notorio e comunque non
contestato dalla F.I.H..
All’udienza del 1 dicembre 2003 le parti venivano invitate a precisare le proprie
conclusioni, esposte come in epigrafe indicato.
Il Collegio si ritirava per la decisione.
Diritto
Appare necessario in primo luogo distinguere le eccezioni di rito da quelle di merito, senza
tralasciare il fatto che la F.I.H. ha rinunciato alle proprie eccezioni processuali di
inammissibilità e irricevibilità del ricorso, affidando la difesa delle sue ragioni al solo
merito, esonerando, quindi, il Collegio da ogni pronuncia sulle dette eccezioni.
La causa contiene tuttavia eccezioni di rito proposte dal sodalizio attoreo, che dovranno
essere esaminate prima di passare all’esame del merito.
1) Eccezione di invalidità della procura della F.I.H. (conclusione sub A S.G.
Amsicora).
Il profilo di irregolarità della procura apposta a margine dell’atto di costituzione della
convenuta riporta la mancata identificazione del soggetto che ha sottoscritto la procura e la
mancata esplicitazione dei poteri conferiti al procuratore.
L’eccezione deve essere respinta. Infatti, al di là della invero assai sintetica formula
adottata nella procura, appare chiaro il riferimento allo svolgimento della attività difensiva
del mandante nel procedimento in cui l’atto di costituzione di riferisce. Depongono in tale
senso le espressioni “nomino mio difensore e procuratore nel presente procedimento l’avv.
Glauco Bassetto …. Conferendogli ogni facoltà come per legge”, implicanti il conferiemto
al professionista dell’esercizio della difesa della mandante nel procedimento arbitrale di cui
si tratta. L’ampiezza dei poteri di rappresentanza e di difesa deriva per altro dall’art.84
c.p.c., che recita espressamente che il difensore “può compiere e ricevere nell’interessa
della parte… tutti gli atti del processo”.
Quanto alla mancata identificazione del soggetto, il Collegio rileva che tale situazione
rappresenta una semplice irregolarità non implicante l’invalidità della procura, come
affermato, tra le altre, dalla Cass.1/6/1999 n.5309.
L’eccezione è quindi disattesa.
2) Richiesta di cancellazione di espressioni offensive e sconvenienti ex art.89 c.p.c.
(conclusione sub 1 della S.G. Amsicora).
Deve immediatamente farsi la premessa che il provvedimento di cancellazione costituisce
esercizio di potere discrezionale del Giudice (Cass. 23/5/1990 n.4651), che può essere
attivato quando le proposizioni incolpate siano avulse totalmente dal contesto difensivo e
costituiscano espressione di una volontà inutilmente offensiva della parte che le ha
proposte.
Il Collegio rileva a codesto proposito che le espressioni usate in concreto rappresentano
l’esercizio di un diritto di critica forse non elegante ma legittima: era infatti intendimento
della convenuta contestare all’attrice un comportamento di fatto radicatosi negli anni, che
l’Amsicora avrebbe dovuto conoscere, che attribuiva una funzione di controllo e garanzia
all’elenco dei giocatori. Le frasi quindi avevano uno scopo funzionale al tipo di difesa
adottata dalla convenuta.
Pertanto il Collegio ritiene di non poterle considerare offensive e/o sconvenienti, in
ossequio all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. 18/11/2000 n.14942).
Anche tale richiesta è pertanto respinta.
3) Nel merito (domanda sub C del sodalizio Amsicora e difese di merito della F.I.H.).
3.1 L’Amsicora F.S. ha svolto conclusioni nell’istanza di arbitrato non riproposte nelle
istanze finali davanti al Collegio. Tali conclusioni riguardavano la classifica generale,
essendosi richiesto ordinarsi alla F.I.H. di tener conto del risultato conseguito sul campo
anche agli effetti della classifica generale.
Tali conclusioni sono state dall’attrice reiterate in data 3 settembre 2003, allorquando è
stata aggiunta la specifica richiesta di tener contro del risultato conseguito sul campo (vedi
punto D dell’istanza 3/9/2003 avv. Dedoni versata in atti).
Tuttavia già all’udienza dl 15/11/2003 il difensore dell’attrice dichiarava di voler rinunciare
“…a qualsiasi pronuncia che possa influire sulla classifica dello scorso campionato…”
(verbale ud. 15/11/2003); ed all’udienza del 1/12/2003 la stessa parte precisava le richieste
finali, non riportando istanze riguardanti la classifica coerentemente alla rinuncia svolta
all’udienza precedente.
3.2 Il Collegio ritiene conforme al procedimento arbitrale la possibilità delle parti di
modificare la domanda (c.d. emendatio libelli), soprattutto quando, come in questo caso, la
modificazione sia determinata da fatti novi sopraggiunti al procedimento (definitività della
classifica di cui si tratta).
Soccorre a questo proposito l’orientamento di legittimità per il quale non trovano
applicazione nel giudizio arbitrale le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. (Cass.
4/7/2000 n.8937; Cass. 14/2/2000 n.1620), cui si aggiunge il chiaro contenuto del comma
3° dell’art.816 c.p.c. che consente agli arbtri di regolare lo svolgimento del giudizio nel
modo che ritengono più opportuno, con il solo limite del rispetto del contraddittorio e
diritto di difesa (Cass.29/8/1997 n.8177). Esigenze queste puntualmente rispettate nella
fattispecie, sol che si osservi il fatto che la modifica delle conclusioni di parte attrice è stata
annunziata fin dall’udienza del 15/11/2003.
Né alla possibilità della emendatio libelli si oppone l’art.17 del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato (approvato con delibera CN n.1188 del 11/1/2001, confermata
anche nel nuovo testo regolamentare tutt’ora vigente); né la stessa F.I.H. ha svolto
opposizione sull’emendatio svolta dalla controparte, accettando il contraddittorio e
svolgendo conclusioni speculari a quelle così modificate dall’attrice.
3.3: La domanda è fondata e merita accoglimento,
Il Collegio ritiene di doverla accogliere con la sola limitazione dell’entità del risarcimento e
con esclusione del maggior danno, non dovuto trattandosi di domanda di risarcimento del
danno.
I fatti di causa hanno in realtà chiarito (documenti acquisiti, fascicoli dei procedimenti
federali e deposizione orale e scritta del teste Giuliani, capace a deporre ex art.246 c.p.c.
non essendo portatore di un interesse che ne possa legittimare la partecipazione al giudizio)
che l’atleta Fabio Mureddu in occasione della gara vestì la maglia n.19 del sodalizio
Amsicora, fu presente nel recinto di gioco fin dall’inizi della gara (e già dalla fase del
riscaldamento) e prese posto in panchina. Si è altresì chiarito che il sodalizio Amsicora
presentò agli arbitri un elenco di n.15 giocatori e n.16 documenti di identità dei vari atleti
presenti al campo.
La deposizione del teste Giuliani è corroborata dal tenore letterale dell’elenco dei giocatori
del sodalizio attoreo, che ne menziona la presenza alla gara, esponendo gli identificativi del
documento di identità personale del Giuliani raccolti dallo stesso Collegio nel corso della
sua deposizione orale.
Sussiste certamente l’errore del sodalizio Amsicora relativo alla composizione di un elenco
giocatori incompleto. Errore ancor più rafforzato dalla presenza di Mureddu in campo e
dalla avvenuta consegna agli arbitri, tra gli altri, dei suoi documenti di identità. L’atleta
Fabio Mureddu, è stato provato, poteva partecipare alla gara essendo iscritto al sodalizio
attoreo per l’anno sportivo in corso, non aveva sanzioni inibitive in atto, non sussistono
limiti di età o di sesso per la partecipazione al tipo di campionato (serie A1 maschile). E’
altresì provato che il sodalizio Amsicora si presentò agli arbitri con una squadra composta
da 16 elementi, che costituisce il limite massimo consentito per ciascun sodalizio.
3.4: Ciò premesso il Collegio ritiene condivisibile quanto sostenuto nelle memorie
difensive del sodalizio attoreo: l’art.17, comma 3°, del Regolamento gare e campionati
prevede infatti che “…agli effetti delle disposizioni disciplinari sono in posizione
irregolare i partecipanti ad una gara:
a) che non siano tesserati;
b) che non siano colpiti da provvedimenti inibitivi in atto;
c) che non siano abilitati a partecipare in relazione al tipo di manifestazione sportiva, per
quanto attiene al requisito dell’età, del sesso o ad eventuali altri requisiti specificamente
richiesti, ovvero per norma di divieto”.
Fabio Mureddu non si trovava in nessuna di codeste situazioni, tassativamente descritte
nella norma quali situazioni rilevanti “…Agli effetti delle disposizioni disciplinar…i”. Ed al
suo caso non poteva pertanto essere applicato l’art.78 del Regolamento di giustizia (come
fatto dai giudici federali), dovendosi leggere la norma di cui si tratta unitamente all’art. 17
del Regolamento gare e campionati, che fornisce la nozione disciplinarmente rilevante di
atleta in posizione irregolare.
I giudici federali pertanto non potevano affermare la sussistenza in capo al Mureddu di una
posizione irregolare rilevante disciplinarmente, né trarre da essa le conclusioni
sanzionatorie a carico del sodalizio. I provvedimenti disciplinari sono pertanto illegittimi,
come giustamente sostenuto da parte attrice.
A tali considerazioni, esaustive e pregnanti, si deve aggiungere lo stesso divieto di
estensione analogica dei casi di illecito disciplinare, il quale impedisce una interpretazione
estensiva dei casi di illecito disciplinare. L’elencazione dei casi svolta dall’art. 17 del
Regolamento gare e campionati è dunque tassativa e non può essere modificata a travalicata
attraverso un’interpretazione creativa di nuovi casi di illecito.
3.5: Non è priva di rilevanza ai fini della pronunzia la circostanza per la quale incombeva
certamente sugli arbitri (oggi direttori di gara e organi della federazione sul campo di
gioco) il dovere di verifica dei partecipanti alla gara, quale si deprende dall’art.22 del
Regolamento gare e campionati. Particolarmente significative in quest’ottica paiono le
disposizioni del comma 3° e 6° dell’art.22 citato, ove si legge che incombe sugli arbitri il
dovere di escludere dal recinto di gioco i giocatori privi di idoneo documento ed il dovere
di comunicare all’altra squadra le variazioni apportate sull’elenco dei giocatori.
A tali norme si aggiunge la disposizione del comma 1° dell’art.22, che prevede
l’indicazione degli atleti“ammessi al recinto di gioco” nell’elenco dei giocatori da parte
degli arbitri (rectius direttori di gara).
Tali considerazioni risultano rafforzate dal fatto che secondo il regolamento i sodalizi si
spogliano dell’elenco dei giocatori in favore degli arbitri mezz’ora prima dell’inizio della
gara (comma 5° e 7° art.22), che l’elenco dei giocatori diventa da quel momento un allegato
al verbale di gara, sul quale può dunque intervenire esclusivamente il direttore di gara
attraverso le operazioni di modificazione e/o cancellazione da eseguirsi a sua cura.
Ciò comporta complessivamente, come sostenuto dall’attrice, la sussistenza di un dovere di
verifica dei partecipanti da parte degli arbitri, che, se effettuato nella circostanza, avrebbe
comportato l’immediato allontanamento di Mureddu dal recinto di gioco ovvero il suo
inserimento nell’elenco dei giocatori del sodalizio Amsicora.
Tale omissione di verifica ha comportato la partecipazione di Mureddu alla gara nonostante
la sua mancata annotazione nell’elenco. Fatto questo determinato eziologicamente
dall’omissione di verifica addebitabile agli arbitri, che lo hanno ammesso nel recinto di
gioco ed a prendere posto in panchina.
Il dovere di verifica che incombe sull’attività dei direttori di gara riguarda infatti non solo
l’identità anagrafica degli atleti, ma anche la loro appartenenza alla federazione ed al
sodalizio per il quale effettuano la prestazione sportiva.
In quest’ottica a nulla vale considerare l’erronea composizione dell’elenco da parte del
sodalizio, poiché tale fatto, anche se può in astratto costituire un antecedente, di fatto non è
in rapporto eziologico diretto con la partecipazione alla gara da parte del Mureddu,
determinata dall’omissione dei direttori di gara, detentori dell’elenco dei giocatori dei
sodalizi e dei documenti di identità degli atleti sin da mezz’ora prima dell’inizio della gara.
Il Collegio ritiene che tali considerazioni determinino la responsabilità della F.I.H., che
deve essere affermata per la condotta omissiva dei direttori di gara (culpa in vigilando o in
eligendo o responsabilità oggettiva).
[...] OMISSIS [...]
Così deciso all’unanimità in conferenza comune di tutti gli arbitri in Roma, oggi 1°
dicembre 2003.
Prof. Fulco Lanchester
Avv. Stefano Siotto Pintor
Avv. Marcello Meandri
Depositato nella segreteria della Camera oggi 4 dicembre 2003