F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVIL- LA, AVVERSO LA DECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELE- GATO ASSEMBLEARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27.01.2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRES- SO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVIL-
LA, AVVERSO LA DECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELE-
GATO ASSEMBLEARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA, DI CUI AL
PROVVEDIMENTO DEL 27.01.2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRES-
SO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
PREMESSO
Il sig. Francesco Cupparo, nato il 3 marzo 1956, Presidente del F.C. Francavilla di Latronico
(Potenza), ricorre alla Corte federale lamentando di essere stato dichiarato decaduto dalla carica di
delegato assembleare del Comitato Regionale Basilicata. Ad avviso del Cupparo, la dichiarazione.
di decadenza si fonderebbe sull’erroneo presupposto della presenza di precedente sanzione
disciplinare, consistente nell’inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare
fino al 31 dicembre 2000, con la conseguente incompatibilità di cui all’articolo 26, comma 1, dello
Statuto federale. L’equivoco sarebbe dovuto ad omonimia con altro Francesco Cupparo, nato il 17
agosto 1966, consigliere della medesima società. L’istante contesta, quindi, la sussistenza
dell’incompatibilità addebitatagli e chiede che sia annullata la decisione del 27 aprile 2004 della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti.
CONSIDERATO
1. Va preliminarmente definito l’ambito dei poteri di questa Corte con riferimento al
“ricorso” presentato dal sig. Cupparo.
La Corte federale non costituisce un ulteriore grado di ricorso in relazione ai rimedi già
esistenti nell’ordinamento sportivo. Essa garantisce, infatti, i diritti fondamentali, che non
troverebbero all’interno dell’ordinamento sportivo altra efficace tutela e per la cui salvaguardia non
resterebbe all’interessato che il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Il predetto carattere della giurisdizione della Corte federale esclude, pertanto, che in questa
sede possa essere disposto l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso la
L.N.D. in data 27 aprile 2004.
Non appare, peraltro, discutibile che è fondamentale per l’ordinamento sportivo il diritto
vantato dai soggetti dell’ordinamento medesimo al riconoscimento di qualità soggettive loro
spettanti od il ius ad officium relativamente alle cariche ricoperte. Si tratta di diritti che mantengono
la loro consistenza anche a seguito degli atti che li contestino e rispetto ai quali la competenza della
Corte consiste proprio nella tutela per il mezzo di pronunce accertative e dichiarative.
2. Nel merito poi la sussistenza dell’omonimia risulta confermata dagli atti. Tant’è che,
come sottolinea l’interessato, nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata della
L.N.D. dell’1.03.2000, n. 32, l’inibizione a suo tempo dichiarata nei suoi confronti è stata annullata
dallo stesso Comitato Regionale.
Per l’effetto non sussiste oggettivamente alcuna incompatibilità a suo carico derivante dalla
riferita vicenda disciplinare.
P. Q. M.
la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Cupparo Francesco, ex
art. 32, comma 5, dello Statuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di dele
gato assembleare del Comitato Regionale Basilicata e disponendo, altresì, la restituzione della tassa
versata.
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