F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DI CUI AL COM. UFF. N. 62 DEL 23.4.2004, IN ORDINE ALLE MODA- LITA’ DI SVOGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLEN- ZA 2003/2004

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DI CUI AL COM. UFF. N. 62 DEL 23.4.2004, IN ORDINE ALLE MODA- LITA’ DI SVOGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLEN- ZA 2003/2004 Con il ricorso proposto alla Corte Federale, in data 6 maggio 2004, la Società Renato Curi Angolana S.r.l. lamenta la lesione di “una posizione soggettiva di fondamentale importanza, quale il diritto al conseguimento del titolo sportivo di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, secondo le norme e le modalità previste dagli specifici regolamenti emessi dai competenti organi federali, con la concomitante mancanza di sistemi di verifica e di tutela tali da poter valutare ed eventualmente impedire la reclamata lesione”. Detto ricorso è stato successivamente integrato con una memoria depositata in data 8 luglio 2004. Non è necessario, nella specie, affrontare la questione della titolarità, da parte della Società ricorrente, di uno di quei diritti fondamentali, per la cui tutela, dallo Statuto federale e dal Codice di giustizia sportiva, è consentito il ricorso alla Corte Federale. E’ infatti, sufficiente rilevare, per affermare la inammissibilità del ricorso proposto, che l’ordinamento federale assicura, in relazione alla doglianza lamentata dalla Società ricorrente, uno specifico mezzo di gravame. Invero, nel caso in esame, il provvedimento asserito come lesivo dalla Renato Curi Angolana S.r.l. andava impugnato innanzi al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a norma dell’art. 11, lettera q), del Regolamento della medesima Lega. Alla luce di tale assorbente considerazione, il ricorso proposto dalla Società Renato Curi Angolana S r.l. deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dalla società Renato Curi Angolana di Città Sant’Angelo (Pescara), lo dichiara inammissibile e dispone l’incameramento della tassa versata.
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