F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 4/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL F.C. EMPOLI, EX ART. 32, COMMI 6 E 8, DELLO STATUTO FEDE- RA LE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE, DI CUI AL COM. UFF. N. 167/A, PUNTO IV, ULT. CPV, DEL 30.04.2004, CIRCA LA NON IMPUGNABILITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DA PARTE DELLE SOCIETA’ ASPIRANTI ALL’EVENTUALE SOSTI- TUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 4/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL F.C. EMPOLI, EX ART. 32, COMMI 6 E 8, DELLO STATUTO FEDE-
RA LE, AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DELLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
FEDERALE, DI CUI AL COM. UFF. N. 167/A, PUNTO IV, ULT. CPV, DEL 30.04.2004,
CIRCA LA NON IMPUGNABILITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AI
CAMPIONATI DA PARTE DELLE SOCIETA’ ASPIRANTI ALL’EVENTUALE SOSTI-
TUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE
PREMESSO
Con ricorso ex articolo 32, comma 5, dello statuto F.I.G.C., l’Empoli Football Club s.p.a.
ricorre avverso la determinazione del Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 167/A del
30 aprile 2004, nella parte in cui, stabiliti gli adempimenti per l’ammissione delle società ai
campionati di competenza, al punto IV, ultimo capoverso, prevede che “i provvedimenti di
ammissione ai campionati comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo
non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all’eventuale sostituzione
delle società non ammesse”, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
A sostegno del ricorso sono addotti i seguenti motivi:
1) violazione degli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione
dell’articolo 5, comma 2, lettere e/e bis, e dell’ articolo 7, comma 2, lettera e, del d.lgs. 23 luglio
1999, n. 242, come modificato con il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. Eccesso di potere per carenza dei
presupposti, sviamento, illogicità e difetto di motivazione.
A fronte dell’attività di rilievo pubblico del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, pur dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 242 del 1999, sussistono posizioni che coinvolgono diritti soggettivi
ed interessi legittimi, come tali giustiziabili nell’ordinamento generale. La norma impugnata
discriminerebbe i controinteressati all’ammissione di società prive dei requisiti ai campionati di
calcio, precludendo l’impugnazione ai controinteressati medesimi;
2) violazione degli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione. Violazione degli articoli 9 e 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento di
potere, difetto di motivazione; dovrebbero infatti ritenersi applicabili ai procedimenti della F.I.G.C.
i principi della legge n. 241/1990 in materia di accesso e di partecipazione al procedimento ;
3) violazione dell’articolo 7 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, come modificato con d.lgs. 8 gennaio
2004, n. 15. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 6, 7, 20, 21, e 22 dello Statuto C.O.N.I..
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, istituita ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del C.O.N.I.. Eccesso di potere
per contraddittorietà manifesta, sviamento, illogicità e difetto di motivazione.
L’atto impugnato si pone in contrasto con la richiamata disposizione del d.lgs. n. 242 del
1999 e con lo Statuto del C.O.N.I., che assicurano nei procedimenti di giustizia sportiva il rispetto
del contraddittorio, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della
ragionevole durata, della motivazione e delle impugnabilità delle decisioni.
CONSIDERATO
Può prescindersi dall’esame dei presupposti processuali, specie con riferimento all’attualità
della lesione lamentata dalla società ricorrente e dal suo specifico interesse a ricorrere, in
considerazione dell’infondatezza dei motivi dedotti alla luce dell’interpretazione che questa Corte
ritiene di dare all’atto impugnato.
Il paragrafo IV, genericamente intitolato “ricorsi”, fa riferimento sia al procedimento interno
della Federazione (Consiglio Federale, CO.Vi.So.C. e CO.A.Vi.So.C.) sia al rimedio contro il
provvedimento di diniego di ammissione al campionato adottata dal Consiglio Federale. Non è
peraltro chiara la portata della limitazione contenuta nell’ultimo capoverso.
Se è vero che la collocazione finale potrebbe far ritenere che tale previsione si riferisca
anche alla possibilità per le società “controinteressate” all’ammissione altrui di ricorrere alla
Camera di conciliazione ed arbitrato, non resta con certezza esclusa una diversa interpretazione.
Va sottolineato, in proposito, che, a differenza del penultimo paragrafo, l’ultimo paragrafo
letteralmente non si riferisce esclusivamente al ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato.
Anzi certamente il divieto di ricorrere per le “controinteressate” si applica al procedimento
“interno” davanti agli organi della Federazione (CO.Vi.So.C. e CO.A.Vi.So.C.).
In questi limiti l’esclusione è legittima.
La stessa legge n. 241 del 1990, contenente i principi generali dell’azione amministrativa,
ammette che in certe specifiche ipotesi, la comunicazione dell’avvio del procedimento e quindi la
stessa partecipazione dell’interessato (articolo 7) così come l’accesso ai documenti possano essere
esclusi o ritardati a tutela degli interessi generali (articolo 24, comma 6).
Ora, l’ordinamento sportivo, caratterizzato com’è dalla presenza di procedure aperte ad una
pluralità di soggetti e dalla presenza di termini stringenti di conclusione delle procedure medesime,
rende legittime deroghe vo lte a garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Non v’è dunque nessuna illegittimità nella limitazione dei rimedi procedimentali interni alla
Federazione con riferimento alle società controinteressate.
Diversa sarebbe, invece, la conclusione se riferita ai rimedi posti a tutela delle posizioni di
diritto soggettivo o di interesse legittimo dei partecipanti ai tornei, trattandosi di posizioni che
debbono comunque trovare una tutela.
Nel dubbio che la previsione possa riguardare anche l’esperimento del rimedio alla Camera
di conciliazione ed arbitrato da parte delle società “controinteressate”, deve preferirsi, in base ai
principi generali di ermeneutica, l’interpretazione che renda la previsione legittima e compatibile
con i principi del sistema.
In conclusione, deve ritenersi che la disposizione impugnata vada interpretata nel senso che
le società “controinteressate” hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di
conciliazione ed arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società.
Sarà poi cura dei competenti organi della Federazione rendere compatibile l’esercizio del
diritto di difesa degli interessati con la previsione, pur necessitata, di termini molto ristretti per
proporre eventuali impugnazioni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
P. Q. M.
la Corte federale respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dispone l’incameramento della
tassa.
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