F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO RE- GIONALE VENETO L.N.D. DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 39 DELLE N.O.I.F.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO RE- GIONALE VENETO L.N.D. DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 39 DELLE N.O.I.F. IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con decisione del 17 ottobre 2003, pubblicata nel Com. Uff. n. 10/D, la Commissione Tesseramenti dichiarava nullo il tesseramento della calciatrice Elisa Zugno per l’A.C. Valmarana, in quanto privo della firma di uno dei genitori dell’atleta, minorenne all’atto della sottoscrizione, e deferiva, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice di giustizia sportiva, quest’ultima, la società ed il suo Presidente in quanto “le attività attinenti al tesseramento del calciatore non si sono svolte conformemente alle disposizioni federali”. Investita del conseguente giudizio, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto chiedeva a questa Corte, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, “al fine di evitare contrasto di giudicati”, di esprimere il proprio parere circa la vincolatività per il giudice disciplinare delle pronunce di nullità di tesseramento per violazione delle regole rilevanti effettuate dalla Commissione Tesseramenti; la stessa Commissione chiedeva, inoltre, alla Corte di pronunciarsi in via interpretativa sull’art. 39 delle N.O.I.F. circa la necessità della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore minore di età da parte di entrambi i genitori, piuttosto che di uno solo di essi, come, ad avviso della Commissione remittente, potrebbe arguirsi dal tenore letterale della disposizione citata. 2. Ciò premesso, la Corte rileva, quanto al primo quesito, che la competenza della Commissione Tesseramenti copre l’area dell’accertamento della conformità del singolo tesseramento alle norme federali, con la conseguente adozione dei necessari provvedimenti in relazione alle fattispecie di irregolarità. Alla stessa Commissione è poi attribuito il deferimento ai competenti organi disciplinari dei tesserati e delle società che abbiano partecipato alla vicenda da cui il tesseramento irregolare ha tratto origine (art. 44 c.g.s.). Ora, è indiscutibile che, nel sistema del giudizio disciplinare federale, soltanto all’organo decidente sia riservato il potere di accertamento della responsabilità e di determinazione della sanzione appropriata, nel rispetto delle forme, delle procedure e delle garanzie dettate per il relativo procedimento. Quel che del giudizio pronunciato dalla Commissione Tesseramenti rileva, ai fini del giudizio disciplinare conseguente al deferimento, e che vincola lo stesso giudice disciplinare è soltanto l’accertamento di fatto (con la relativa valutazione giuridica) compiuto, ai fini della verifica della regolarità del tesseramento, dalla Commissione stessa, sempre che la relativa pronuncia sia divenuta irrevocabile. E’, invece, del tutto integro il potere del giudice disciplinare di trarre dal fatto storico, ormai definitivamente accertato, la valutazione sul piano disciplinare delle condotte degli incolpati, senza che la pronuncia di nullità del tesseramento comporti automaticamente ed incondizionatamente l’affermazione di responsabilità o anche un giudizio di insussistenza di cause esimenti, escludenti o attenuanti la stessa. Pertanto, da un lato deve escludersi che alla Commissione Tesseramenti sia conferita, in contrasto con le disposizioni che ne regolano il funzionamento, anche la cognizione disciplinare sui comportamenti da cui hanno tratto origine i tesseramenti, in aggiunta a quella tipica relativa alla validità e regolarità dei tesseramenti stessi; dall’altro lato, la Commissione disciplinare non può valutare autonomamente i fatti sui quali si è pronunciata la Commissione Tesseramenti, considerando regolare un tesseramento ritenuto irregolare dalla Commissione stessa, o viceversa. Da quanto sin qui detto, è agevole concludere che il piano dell’accertamento della regolarità del tesseramento va tenuto distinto da quello della valutazione della condotta, rientrando il primo nella competenza propria della Commissione Tesseramenti ed essendo la seconda esclusivamente riservata alla fase del giudizio disciplinare. 3. Passando alla questione interpretativa dell’art. 39 delle N.O.I.F., è da osservare, in primo luogo, che la norma dispone, nella parte che qui rileva, che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal calciatore “e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale”. La prassi applicativa della disposizione è stata nel senso che i moduli di tesseramento e dei contratti professionistici di calciatori minori di età debbano essere sottoscritti da entrambi i genitori: la relativa fonte è costituita dalla circolare del Segretario Federale del 7 novembre 1988 che pone in rilievo che “il vincolo (da tesseramento o da contratto) che grava sul calciatore rappresenta pur sempre una limitazione di libertà, come tale certamente ascrivibile alla straordinaria amministrazione, e la constatazione che quel vincolo impinge anche nei più ampi concetti di affidamento, educazione e disciplina del figlio, certamente estranei alla natura patrimoniale dell’ordinaria amministrazione.” Analogamente, la giurisprudenza della C.A.F. è nel senso che costituisca causa di nullità del tesseramento del calciatore minore di età la circostanza che la relativa richiesta non sia stata sottoscritta da entrambi i genitori, sotto il profilo del carattere vincolante della circolare prima illustrata (cfr. C.A.F. 14.10.1999 in Com. Uff. n. 9/C). Lo stesso avviso è stato espresso nel giudizio da cui ha preso le mosse l’odierna vicenda dalla Commissione Tesseramenti, secondo cui “ai fini della validità della richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di un calciatore minore di età è necessario, in relazione al combinato disposto dell’art. 39 delleN.O.I.F. e dell’art. 320 c.c., che la predetta richiesta sia sottoscritta da entrambi i genitori esercenti congiuntamente la potestà genitoriale”. Ad avviso della Corte, è esatta l’interpretazione dell’art. 39 delle N.O.I.F., nel senso prima indicato e costantemente seguita, che esige la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori della richiesta di tesseramento del calciatore minore di età. A tale soluzione conducono sia il tenore della norma federale in esame che le disposizioni rilevanti del diritto comune. L’art. 39 citato si esprime, infatti, nel senso che la sottoscrizione debba provenire anche “dall’esercente la potestà genitoriale”. Ora, l’individuazione di questa categoria di soggetti giuridici non può che essere affidata al diritto comune ed in particolare all’art.316 c.c. (intitolato “ Esercizio della potestà dei genitori”), il cui secondo comma prevede che “ la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori”. A questa stregua, è subito evidente che l’uso da parte del legislatore federale al singolare dell’espressione “esercente la potestà genitoriale” non può affatto leggersi, al contrario di quanto ritenuto dalla Commissione remittente, come manifestazione della volontà di contraddire l’ordinamento civilistico (peraltro inderogabile in considerazione della natura indisponibile dei diritti oggetto della relativa disposizione), ma come semplice sintesi verbale della nozione fissata dall’art. 316, secondo comma, citato. Sempre seguendo la inderogabile ed imperativa norma codicistica, è agevole rilevare che assume carattere straordinario l’ipotesi di esercizio disgiunto della potestà genitoriale, che consegue unicamente alla designazione, da parte del giudice ed in relazione a questioni di particolare importanza, del genitore titolare del potere di decisione nel singolo caso. Ciò comporta, che ad un tesseramento sottoscritto da uno solo dei genitori potrebbe validamente pervenirsi solo ove ricorresse il caso di contrasto descritto e disciplinato dagli artt. 316 c.c. e seguenti e non nella fisiologia dei rapporti tra i genitori e tra di essi ed i figli. Vi è poi da considerare che, in materia di compimento di atti negoziali concernenti i minori, l’art. 320 c.c. prevede che solo gli atti di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Tutti gli altri atti vanno, in simmetrica coerenza con la regola dell’esercizio congiunto della potestà genitoriale posta dall’art. 316 c.c. citato, posti in essere congiuntamente da entrambi i genitori. Ora, il tesseramento di un calciatore implica una serie di effetti giuridici di sicura rilevanza per l’atleta, sia in termini di esecuzione di prestazioni sportive, sia in termini di individuazione del soggetto a cui favore renderle, sia in termini di modalità e garanzie dei successivi trasferimenti o tesseramenti. Ed inoltre, il tesseramento comporta una sorta di scelta esistenziale per il minore, nel senso che la destinazione di una quota significativa delle sue energie e del suo tempo ad una attività sportiva determina il rischio di un suo possibile disimpegno scolastico e legittima, anzi rende doveroso, il concorso della volontà di entrambi i genitori, nell’irrinunciabile esercizio della propria potestà. Questo basta per dire che, certamente, il tesseramento esula dalla categoria di atti per i quali è possibile una rappresentanza disgiunta dei genitori e rientra in quella più ampia e comprensiva di atti incidenti tanto sul patrimonio (nel senso civilistico di aggregazione di posizioni giuridiche attive e passive), quanto sulla persona del minore, per il valido compimento dei quali è necessario il concorso della volontà di entrambi i genitori, da palesarsi attraverso la sottoscrizione congiunta della relativa richiesta. P.Q.M. la Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, esprime l’avviso che: 1) le decisioni della Commissione Tesseramenti, che dichiarano la nullità dei tesseramenti, per dif- formità dalle disposizioni che regolano la materia, vincolano il giudice disciplinare cui siano sta- ti deferiti le società ed i tesserati, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, esclusivamente quanto agli accertamenti di fatto in esse contenuti, a condizione che si tratti di de- cisioni irrevocabili; 2) la richiesta di tesseramento di calciatori minori d’età deve essere sottoscritta da entrambi i genitori
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