F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 6/Cf riunione del 6 agosto 20042004– pubbl. su www.figc.it QUESITO INTERPRETATIVO DELL’ ART. 10, COMMA 4, LETT.G), DEL REGOLA- MENTO A.I.A., CIRCA GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE A- DOTTATO DAL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.A.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 6/Cf riunione del 6 agosto 20042004– pubbl. su www.figc.it
QUESITO INTERPRETATIVO DELL’ ART. 10, COMMA 4, LETT.G), DEL REGOLA-
MENTO A.I.A., CIRCA GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE A-
DOTTATO DAL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.A.
La Corte Federale è stata investita dal Vice Presidente federale, su istanza del Presidente nazionale
dell’A.I.A., dell’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. g., del Regolamento della A.I.A..
In particolare, viene posto il seguente quesito: “se, nella ipotesi di indagini a carico di
associati promosse dalla Magistratura ordinaria, la sospensione dall’attività tecnica e associativa,
prevista dalla prima parte dell’art. 10, comma 4, lett. g), del Regolamento dell’A.I.A., debba essere
interpretata nel senso di impedire agli arbitri la sola prestazione propriamente tecnica sul terreno di
giuoco (ovvero arbitrare gare), oppure impedire agli stessi anche la partecipazione ai raduni, ai ritiri,
alle riunioni di studio e preparazione, la frequenza ai poli di allenamento e a tutte le iniziative
organizzate dall’Organo Tecnico e dalle Sezioni di appartenenza”.
Ritiene la Corte che nella disposizione di cui al citato art. 10, comma 4, lett. g., pur se
formulata in maniera non particolarmente perspicua, siano da rinvenire le due distinte ipotesi,
espressamente previste e disciplinate dalla normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, della sospensione facoltativa e di quella obbligatoria.
Quest’ultima è collegata all’ipotesi di restrizione della libertà personale e si giustifica per il
fatto stesso di tale restrizione che impedisce lo svolgimento di qualsivoglia attività; l’altra è
facoltativa perché implica una valutazione discrezionale, da parte del soggetto titolare del potere, in
ordine alla natura degli addebiti, alla loro gravità ed al grado di fondatezza e perché richiede - come
espressamente si esprime la norma in questione - che i fatti addebitati siano “ritenuti insindacabilmente
ostativi alla prosecuzione dell’attività”. Che tale valutazione abbia carattere discrezionale si
evince, poi, oltre che dalla già rilevata simmetria con gli analoghi istituti previsti per i dipendenti
pubblici, dall’uso dell’espressione “insindacabilmente”, che, pur non potendo - perché non lo consen-
tono i principi di un ordinamento improntato a criteri di civiltà giuridica - né legittimare l’arbitrio né,
tanto meno, escludere l’esperibilità di rimedi giustiziali, sta tuttavia a significare la presenza di un
elevato grado di discrezionalità.
Del resto, la norma stessa prevede espressamente la caducazione (“revoca”) del provvedimento
di sospensione, allorché “ne vengano meno le ragioni”, consistenti nel riacquisto della
libertà personale nel caso di sospensione obbligatoria (con l’eventuale trasformazione di essa in
sospensione facoltativa) e in una diversa valutazione - dovuta a fatti sopravvenuti o ad altri elementi,
espressamente e adeguatamente motivati - nel caso di sospensione facoltativa.
Così delineato il contenuto del potere di sospensione del Presidente nazionale dell’A.I.A.,
deve ritenersi che gli effetti di tale misura cautelare non possano essere dissimili - e più limitati,
come sostiene nella nota in data 3 agosto 2004 il Presidente dell’A.I.A., innovando una prassi
consolidata da lui stesso richiamata - da quelli previsti per la sospensione-sanzione dall’art. 46,
commi 2 e 3.
E’ vero che tale ultima disposizione è espressamente richiamata dall’art. 4, comma 5, delle
Norme di disciplina per la sospensione cautelativa disposta dal Presidente della commissione
disciplinare di primo grado su richiesta della Procura arbitrale, nonché dal successivo art. 5, commi e 6, per la sospensione cautelativa disposta dal Presidente della commissione disciplinare
competente, mentre no n lo è dall’art. 10, comma 4, lett. g. del Regolamento.
Ma tale omissione non ha alcun rilievo ai fini in esame: infatti, a parte il rilievo che essa può
essere attribuita alla già rilevata imperfetta formulazione della norma in questione, è decisivo
osservare che nella disposizione di cui trattasi si fa espresso riferimento alla non prosecuzione
“dell’attività associativa e tecnica”, che è la medesima espressione adoperata dall’art. 46, comma 2,
per cui la sospensione cautelare non può non avere la medesima portata della sospensione-sanzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte federale, pur formulando l’auspicio
di una migliore formulazione della disposizione in questione, ritiene che la sospensione facoltativa,
comminata dal Presidente nazionale dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g., prima parte,
del Regolamento dell’A.I.A., produce tutti gli effetti - nessuno escluso - previsti dall’art. 46, commi
e 3, del regolamento stesso. Dal che deriva che la sospensione cautelare facoltativa può essere, se ne
ricorrono le condizioni, come in precedenza osservato, eventualmente revocata, ma non può essere in
nessun caso attenuata o limitata negli effetti suoi propri.
Esulano dall’esame del quesito, così come formulato, tutte le questioni relative alla concreta
fattispecie che ha dato origine al quesito stesso, con le relative valutazioni di opportunità e di merito,
di pertinenza dei competenti organi dell’A.I.A..
P. Q. M.
la Corte federale esprime il parere che la sospensione facoltativa, comminata dal Presidente Naziona-
le dell’ A.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), prima parte, del Regolamento A.I.A., produce
gli effetti di cui all’art. 46, commi 2 e 3, del Regolamento stesso.
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