F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.2003 E 25.7.2003, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/2003, E RELATIVI ACCESSORI, ALL’ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DELL’ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO
ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.2003 E
25.7.2003, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI
EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/2003, E RELATIVI ACCESSORI,
ALL’ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO
Con ricorso proposto in data 2 dicembre 2003 l’Unione Sportiva Avellino SpA adiva la
Corte Federale chiedendo alla stessa di “sospendere le delibere del Collegio Arbitrale (rese in data
21 giugno 2003 e 25 luglio 2003) e quindi definitivamente deliberare l’annullamento delle
impugnate delibere del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C”.
Nel proporre il ricorso l’U.S. Avellino prendeva le mosse dal dettato dell’articolo 22,
comma 3, del Codice di giustizia sportiva che recita: “la Corte Federale può essere investita da ogni
tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti la tutela dei diritti fondamentali,
personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”.
Ritiene, infatti, la società ricorrente che i due lodi arbitrali oggi impugnati siano affetti da
gravi vizi e che gli stessi non possano trovare, nell’ambito dell’ordinamento federale, altro specifico
istituto per far valere dette doglianze.
Avverso il ricorso resiste il signor Massimo Ficcadenti, rappresentato e difeso dagli avvocati
Luca Ferrari e Vittorio Rigo.
Alla riunione della Corte Federale del 31 marzo 2004 è presente, per il Ficcadenti, l’Avv.
Vittorio Rigo che conclude per l’inammissibilità del ricorso proposto.
Alla luce delle sopra richiamate doglianze e delle ricordate difese, la Corte Federale rileva
che, al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso è necessario muovere dal precetto normativo
contenuto nel terzo comma dell’articolo 22 del Codice di giustizia sportiva, sopra riportato.
Nel caso di specie, pur essendo in presenza di diritti che, in senso lato, possono essere
definiti fondamentali in quanto di natura patrimoniale connessa al rapporto di lavoro, è necessario
osservare che di detti diritti (che sono pur sempre disponibili) è stata fatta disposizione con la
sottoscrizione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di tesseramento del tecnico sig.
Ficcadenti.
Pertanto, una volta intrapresa la via della tutela arbitrale (anche in base al disposto dell’art.
27, comma 1, dello Statuto Federale), è in quella sede che debbono essere esperiti i rimedi che
l’ordinamento consente, sia in relazione ad una possibile istanza di revocazione, sempre che ne
ricorrano i presupposti, in analogia con il dettato dell’art. 831 del codice di rito, sia adendo, a norma
del terzo comma dell’art. 27 dello Statuto Federale, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
sport istituita presso il CONI..13
Tale ultima istituzione risulta rafforzata, nei suoi poteri di organismo di tutela relativo
all’intero diritto sportivo, dal dettato della legge n. 280 del 2003 che, con l’art. 3, assegna alla
Camera di Conciliazione ed Arbitrato funzioni che si possono considerare di carattere nomofilattico
all’interno dell’ordinamento sportivo ed è, pertanto, idonea a fornire la garanzia di tutela di cui
erroneamente, con il ricorso a questa Corte, si lamenta la carenza.
Alla luce di quanto sopra la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto
dall’U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo, altresì, l’incameramento della relativa
tassa.
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