F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’8.11.2003 DI NON RINNO- VO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DAL PRESIDENTE DEL COMI- TATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DELL’ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE
AIA DI TRIESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’8.11.2003 DI NON RINNO-
VO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DAL PRESIDENTE DEL COMI-
TATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIA
Con atto datato 10 febbraio 2004 l’arbitro fuori quadro Ezio Crivelli, tesserato presso la
Sezione A.I.A. di Trieste, proponeva ricorso a questa Corte avverso il provvedimento di “non
rinnovo tessera” irrogato nei suoi confronti dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Friuli-Venezia
Giulia per motivi tecnici, argomentando la lesione di un proprio diritto fondamentale non
tutelabile in alcun modo nell’ordinamento federale. Richiamava espressamente l’art. 36, comma 5,
del Regolamento A.I.A. che testualmente recita:”Gli arbitri possono ricorrere alla Corte Federale
per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi contro atti o fatti, non di natura tecnica
e disciplinare, posti in essere dalla F.I.G.C. e dall’A.I.A. che non trovino altri strumenti di garanzia
nell’ordinamento federale”. Riferiva di essere pienamente idoneo a svolgere le funzioni di “osserva
tore” e che il provvedimento adottato era stato ispirato da malanimo che il Presidente del Comitato
Regionale Arbitri nutriva nei suoi confronti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proprio la norma richiamata dal ricorrente
(art. 36, comma 5, Regolamento A.I.A.) preclude la possibilità di impugnazione di provvedimenti
che siano determinati da motivi tecnici.
Risulta in atti che le relazioni sulla osservazione di vari arbitri redatte dal Crivelli vennero
sottoposte a penetranti valutazioni da parte del superiore organo tecnico (il C.R.A.) e da questi ne
vennero rilevate l’insufficienza e l’inaffidabilità. Comunque, non è nei poteri di questa Corte
operare un sindacato in ordine a provvedimenti a contenuto strettamente tecnico, quale quello
impugnato dal Crivelli.
P.Q.M.
la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall’arbitro fuori quadro
Crivelli Ezio, lo dichiara inammissibile.
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