F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’8.11.2003 DI NON RINNO- VO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DAL PRESIDENTE DEL COMI- TATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’8.11.2003 DI NON RINNO- VO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DAL PRESIDENTE DEL COMI- TATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIA Con atto datato 10 febbraio 2004 l’arbitro fuori quadro Ezio Crivelli, tesserato presso la Sezione A.I.A. di Trieste, proponeva ricorso a questa Corte avverso il provvedimento di “non rinnovo tessera” irrogato nei suoi confronti dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Friuli-Venezia Giulia per motivi tecnici, argomentando la lesione di un proprio diritto fondamentale non tutelabile in alcun modo nell’ordinamento federale. Richiamava espressamente l’art. 36, comma 5, del Regolamento A.I.A. che testualmente recita:”Gli arbitri possono ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi contro atti o fatti, non di natura tecnica e disciplinare, posti in essere dalla F.I.G.C. e dall’A.I.A. che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Riferiva di essere pienamente idoneo a svolgere le funzioni di “osserva tore” e che il provvedimento adottato era stato ispirato da malanimo che il Presidente del Comitato Regionale Arbitri nutriva nei suoi confronti. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proprio la norma richiamata dal ricorrente (art. 36, comma 5, Regolamento A.I.A.) preclude la possibilità di impugnazione di provvedimenti che siano determinati da motivi tecnici. Risulta in atti che le relazioni sulla osservazione di vari arbitri redatte dal Crivelli vennero sottoposte a penetranti valutazioni da parte del superiore organo tecnico (il C.R.A.) e da questi ne vennero rilevate l’insufficienza e l’inaffidabilità. Comunque, non è nei poteri di questa Corte operare un sindacato in ordine a provvedimenti a contenuto strettamente tecnico, quale quello impugnato dal Crivelli. P.Q.M. la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall’arbitro fuori quadro Crivelli Ezio, lo dichiara inammissibile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it