F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ARBITRO EFFETTIVO SANTOPIETRO IVAN, EX ART. 36, COM- MA 5, DEL REGOLAMENTO A.I.A., NEI CONFRONTI DELLA PROCURA NAZIONA- LE ARBITRALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 2/Cf riunione del 4 agosto 2004-2005– pubbl. su www.figc.it RICORSO DELL’ARBITRO EFFETTIVO SANTOPIETRO IVAN, EX ART. 36, COM- MA 5, DEL REGOLAMENTO A.I.A., NEI CONFRONTI DELLA PROCURA NAZIONA- LE ARBITRALE PREMESSO Il ricorrente, arbitro Ivan Santopietro, lamenta la lesione della propria onorabilità e dignità, a suo dire causata dalle affermazioni del Sostituto Procuratore Arbitrale, sig. Tommaso Mililli, nell’atto di deferimento dello stesso per un’infrazione disciplinare. Il sostituto procuratore avrebbe, in particolare, rivolto al ricorrente accuse mendaci e diffamatorie, con ciò violando l’articolo 37.2, lettera a), del vigente ordinamento associativo. Il ricorrente conclude, quindi, perché: 1) in via preliminare sia accertata la responsabilità del Sostituto Procuratore Arbitrale, sig. Tommaso Mililli; 2) nel merito, siano emessi gli opportuni provvedimenti affinché: a) venga tutelata l’onorabilità e dignità del ricorrente stesso, ai sensi dell’articolo 36.5 del vigen- te regolamento associativo, anche in ordine agli eventuali aspetti risarcitori; b) venga sanzionato o segnalato agli organi competenti il comportamento del Sostituto Procuratore Arbitrale,sig. Tommaso Mililli; Il ricorrente, inoltre, in via istruttoria chiede di essere sentito avanti alla Corte federale e produce documenti. CONSIDERATO Il ricorso è inammissibile. Per espressa affermazione del ricorrente, il ricorso è diretto a tutelare l’onorabilità e la dignità del ricorrente e non a contestare nel merito le accuse mosse dal sostituto procuratore arbitrale, oggetto dello specifico procedimento disciplinare che vede il ricorrente come incolpato. Lo stesso ricorso non riveste natura tecnica né natura disciplinare; ma tali considerazioni non sono sufficienti a radicare la competenza della Corte federale. Va, infatti, considerato che la descrizione di comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare nel corso di un procedimento avviato dal competente Ufficio della Federazione non costituiscono fonte di possibile responsabilità per l’ordinamento sportivo, ma semmai di responsabilità per l’ordinamento generale. E a convincere di ciò stanno proprio le conclusioni del presente ricorso, nelle quali genericamente si chiede l’adozione degli opportuni provvedimenti a tutela dell’onorabilità e dignità del ricorrente, persino in ordine agli aspetti risarcitori. Se poi ci si vuole riferire al superamento dei limiti della proporzione e della pertinenza delle espressioni usate nell’esercizio dell’azione disciplinare, neppure in tal caso è dato il rimedio del ricorso alla Corte federale, atteso che tale esorbitanza delle espressioni rispetto alla finalità del procedimento disciplinare potrebbe se mai essere dedotta davanti allo stesso organo giudicante in detto procedimento, al medesimo chiedendo la cancellazione delle espressioni eventualmente sconvenienti o offensive (argomentando analogicamente dall’articolo 89 el codice di procedura civile). Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall’arbitro effettivo Santopietro Ivan, lo dichiara inammissibile.
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