F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 29/A del 27 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it Non ammissione campionato di Serie C1 – U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.r.l.
F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 29/A del 27 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it
Non ammissione campionato di Serie C1 - U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.r.l.
Il Consiglio Federale
(riunione 27 luglio 2004)
· visti i C.U. n.162/A e 167/A del 30 aprile 2004;
· visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della
documentazione prodotta dalla società U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.r.l. e su
quanto trasmesso dalla LPSC, a conclusione della quale in data 19 luglio 2004 la
Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per
l’ammissione al campionato di competenza(Serie C1) per la stagione sportiva
2004/2005.
· preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
- presenza di debiti nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine
carriera, scaduti al 30 aprile 2004, relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato deposito della garanzia bancaria di € 207.000,00
· vista la comunicazione in data 19 luglio 2004, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.r.l. dell’esito di tale
istruttoria;
· preso atto della tempestiva presentazione da parte della società U.S. VITERBESE
CALCIO 90 S.r.l. del ricorso alla COAVISOC, così come previsto al paragrafo
IV, del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004;
· esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
· visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC all’accoglimento
del ricorso;
· ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al parere
della COAVISOC, sfavorevole all’ammissione della società U.S. VITERBESE
CALCIO 90 S.r.l. al Campionato di competenza;
· visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 24 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.r.l. e, conseguentemente, di
disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva
2004/2005).