F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 75/A del 12 agosto 2004 – pubbl. su www.figc.it Non ammissione al campionato di serie B – S.S. Calcio Napoli S.p.A.

F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 75/A del 12 agosto 2004 – pubbl. su www.figc.it Non ammissione al campionato di serie B - S.S. Calcio Napoli S.p.A. Il Consiglio Federale Visto il decreto emesso inaudita altera parte dal Presidente designato del Tribunale Civile di Napoli in data 10 agosto 2004 in parziale accoglimento delle richieste formulate con ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c. dal Fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A.; Ricordato che l’art. 3, comma I, della legge n. 280/2003 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, devolvendo “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo...alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”; Rilevato che, ai sensi del II comma del citato art. 3, la competenza di primo grado a pronunciarsi sui ricorsi proposti in materia “spetta, in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari al T.A.R. del Lazio con sede in Roma”; Considerato che dall’esame della disciplina di diritto transitorio dettata dal IV comma dello stesso art. 3 si evince che i provvedimenti cautelari, già emessi alla data di entrata in vigore della legge da un Tribunale diverso dal T.A.R. del Lazio, sono improduttivi di effetti ove non confermati dal Tribunale amministrativo titolare di competenza funzionale esclusiva in materia; Ritenuto che la portata degli effetti inibitori postulati dal sopramenzionato decreto emesso dal Presidente designato dal Tribunale Civile di Napoli deve essere interpretata alla luce di tali capisaldi normativi; Osservato che lo stesso decreto presidenziale in argomento, considerati i limiti della propria giurisdizione, ha statuito che “non è possibile inibire la formazione dei calendari e l’inizio dello svolgimento del campionato, atteso che dette operazioni, per il momento, non pregiudicano il riconoscimento dei diritti invocati dalla ricorrente”; Precisato che non ricorrono, allo stato, le condizioni che possano dare luogo al compimento di pretesi atti di disposizione del titolo sportivo già detenuto dalla S.S. Calcio Napoli S.p.A., in quanto questa Federazione -a seguito della dichiarazione di fallimento della società intervenuta nella fase di effettuazione degli adempimenti richiesti - ha, con separato provvedimento, disposto la sospensione della procedura attivata ai sensi dell’art. 52 comma 6 delle N.O.I.F.; Ritenuto che la valenza del titolo sportivo deve essere determinata alla stregua delle regole proprie dell’ordinamento sportivo, al rispetto delle quali le società affiliate sono obbligate oltre che in forza di apposita previsione statutaria, anche in ragione dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo e con la sottoscrizione della domanda di ammissione al campionato; Considerato in questa prospettiva: a) che la legittimità del diniego di ammissione al Campionato di Serie B della S.S. Calcio Napoli S.p.A. per mancanza dei requisiti economicofinanziari all’uopo prescritti (deliberata dal Consiglio Federale il 27 luglio 2004 nell’esercizio dei poteri di controllo di cui all’art. 12 della legge 91/81) è stata acclarata dal Collegio arbitrale istituito presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport all’esito del procedimento attivato su richiesta della stessa società interessata; b) che il lodo emesso al riguardo (pubblicato nel dispositivo in data 5 agosto 2004) è opponibile anche alla Curatela fallimentare, essendosi quest’ultima costituita nel procedimento promosso dalla società fallita; c) che, a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata in data 2 agosto 2004, il Presidente federale ha disposto, con provvedimento del successivo 5 agosto, la revoca dell’affiliazione della società S.S. Calcio Napoli S.p.A., in doverosa applicazione dell’art. 16, comma 6, delle N.O.I.F.; Preso atto che avverso il suddetto lodo arbitrale ed il provvedimento di revoca dell’affiliazione non è stato esperito alcuno dei rimedi impugnatori consentiti dall’ordinamento, sicché le relative statuizioni debbono ritenersi pienamente valide ed efficaci con conseguente definizione dell’assetto dei rapporti controversi nei termini ivi enunciati; Rilevato che il decreto del presidente del Tribunale di Napoli del 10 agosto 2004 subordina l’applicabilità delle misure cautelari impartite, al concorso degli “altri requisiti previsti dalle norme federali” per la partecipazione al campionato di serie B della stagione 2004-2005; Ritenuto che la legittimità del diniego di ammissione della S.S. Calcio Napoli S.p.A. al Campionato di Serie B comprova l’insussistenza, in capo alla predetta società, dei requisiti economico finanziari prescritti dalla normativa federale in attuazione del richiamato disposto legislativo (art. 12 legge 91/81); Ritenuto infine che la formazione degli organici dei campionati e la conseguente predisposizione dei calendari da parte delle competenti Leghe non determinano alcun atto di disposizione del titolo sportivo già facente capo alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. D E L I B E R A di procedere alla integrazione degli organici dei campionati secondo le disposizioni di cui al C.U. n. 178/A del 14 maggio 2004, pubblicato in allegato al C.U. n.183/A del 20 maggio 2004. Per i soggetti non affiliati avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi degli artt. 1 e segg. della l. n. 280/2003 nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120.
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