CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 15/9/2004 TRA Ancona Calcio SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 15/9/2004 TRA Ancona Calcio SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE nel procedimento di Arbitrato promosso da: Ancona Calcio SpA, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Ermanno Pieroni rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggero Stincardini del Foro di Perugia, ora Fallimento Ancona Calcio SpA, come da sentenza 10.11/08/2004 del Tribunale di Ancona che ha nominato Giudice Delegato la Dott.ssa Edi Ragaglia e curatore il Rag. Umberto Arcangeli, quest’ultimo con studio in Via Cialdini n. 42 – 60044 Fabriano (AN) – tel. 0732629370 – fax 0732629355 – email info@studioarcangeli.it - parte attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente p.t. Dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti e domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200) - parte convenuta - e nei confronti di Sig. Daniele Daino, domiciliato in Via F. Filzi n. 9 – 15100 Alessandria; preso atto della comunicazione del Curatore, Rag. Umberto Arcangeli, in nome e per conto del Fallimento Ancona Calcio SpA, pervenuta all’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 9 settembre 2004, con la quale chiede di procedere all’interruzione del giudizio e specifica che eventuali ragioni creditorie del Sig. Daniele Daino potranno essere fatte valere nei modi e nelle forme previsti dall’art. 92 della Legge Fallimentare e seguenti; preso atto della comunicazione pervenuta da parte dell’Avv. Mario Gallavotti, in nome e per conto della FIGC, in data 13 settembre 2004 con la quale dichiara di aderire formalmente a tale richiesta; constatato che il Sig. Daniele Daino non si è ad oggi costituito; considerata la concorde volontà delle parti costituite di interrompere il procedimento arbitrale; considerata la giurisprudenza relativa agli effetti del fallimento sulle procedure arbitrali in corso; DICHIARA concluso il procedimento arbitrale di cui in premessa. Roma, 15 settembre 2004 F.to Prof. Avv. Massimo Coccia F.to Avv. Marcello Melandri F.to Avv. Marcello De Luca Tamajo
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