LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. MILAN Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS, circa il comportamento dei calciatori Nesta Alessandro (Soc. Milan) e Inzaghi Simone (Soc. Lazio) al 41° del secondo tempo; esaminata la documentazione televisiva relativamente all’episodio acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 41° del secondo tempo, in un contesto estraneo all’azione di giuoco in svolgimento, i calciatori Nesta ed Inzaghi venivano a diverbio con reciproco scambio di scorrettezze. L’Arbitro, specificamente interpellato in proposito, ha dichiarato di non aver avuto alcuna diretta percezione del fatto, in quanto impegnato a seguire lo sviluppo del giuoco. Invece, uno degli Assistenti ha riferito che egli aveva avuto modo di notare quanto stava avvenendo tra i due calciatori che – per quanto direttamente da lui osservato – si erano resi “responsabili, durante un battibecco, di una serie di reciproche lievi spinte non meritevoli di alcun tipo di sanzione”. Alla luce di quest’ultima risultanza appare, quindi, evidente la non utilizzabilità nel caso di specie della prova televisiva poiché il fatto oggetto di segnalazione da parte della Procura Federale non era in realtà sfuggito al controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale lo aveva valutato come non suscettibile di dar luogo a interventi di tipo disciplinare da parte dell’Arbitro. La considerazione ora svolta esime, ovviamente, il giudice sportivo dall’esaminare la sussistenza o meno degli altri requisiti posti dall’art. 31 CGS quale condizione per l’utilizzabilità della prova televisiva. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Nesta Alessandro (Soc. Milan) e Inzaghi Simone (Soc. Lazio) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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