LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara del 26 settembre 2004 – Quarta giornata andata Gara Soc. UDINESE – Soc. BRESCIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 7 ottobre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara del 26 settembre 2004 - Quarta giornata andata
Gara Soc. UDINESE – Soc. BRESCIA
Il Giudice Sportivo
letto il reclamo con il quale la Soc. Udinese chiede venga disposta la ripetizione della
gara, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 12, comma 4 CGS, sia per la
fattispecie prevista dalla lettera C), sia per la presenza delle “circostanze eccezionali”
richiamate nell’ultima parte dell’articolo;
acquisito dall’Arbitro un supplemento di rapporto in ordine ai fatti, che di seguito si
trascrive integralmente:
al 32° del secondo tempo il portiere dell’Udinese De Sanctis è uscito dai pali
ed a circa un metro dal limite dell’area di rigore, in tuffo, di pugno, con il
braccio in estensione, ha respinto la palla fuori area. In leggero ritardo il
giocatore del Brescia Sculli ha fatto un movimento per impossessarsene.
Dalla mia posizione non ho rilevato alcun fallo nei confronti del portiere e
non ho avuto nessuna sensazione che lo stesso si fosse infortunato. Infatti
non ho interrotto il giuoco e ho concentrato la mia attenzione sul punto di
caduta della palla (circa 8/10 metri fuori dall’area di rigore), dove un
giocatore del Brescia ha continuato il giuoco. Vi è stato un immediato
contrasto con un avversario che ha allontanato ulteriormente il pallone dalla
linea delimitante l’area di rigore. Un altro giocatore del Brescia ha calciato
immediatamente la palla verso la porta avversaria. Io ho seguito la traiettoria
della stessa che è terminata in rete ed ho visto il portiere a terra. Non avendo
rilevato nessun fallo, non ritenendo il portiere infortunato e tenuto conto della
velocità con la quale l’azione si è si svolta, ho concesso la rete.
Sottolineo quanto segue:
1. Il portiere dell’Udinese, Sig. De Sanctis, è caduto a terra a seguito del
tipo di parata effettuata;
2. Il Sig. De Sanctis è rimasto a terra nei pochi secondi intercorsi tra la
parata e la segnatura della rete;
3. Ho ritenuto la rete regolare in quanto non ho ravvisato alcun fallo e
nessun infortunio a carico del portiere;
4. Il Sig. De Sanctis dopo essersi rialzato mi ha mostrato, alzando la
manica della maglia, il braccio ma io non vi ho riscontrato alcuna
lesione;
5. Ho confermato la concessione della rete;
6. Immediatamente dopo la segnatura della rete c’è stato un confronto tra
giocatori avversari ed in quello stesso momento sono entrati, senza la
mia autorizzazione, i sanitari per controllare le condizioni del portiere;
7. Sottolineo che quanto riferito al punto 4) è successivo a quanto
riportato nel punto 6).
Osserva:
1)- L’art. 4 comma 3 CGS stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano sulla regolarità dello
svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica
o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro, o che siano devolute alla esclusiva
discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del regolamento di giuoco.
Il caso in esame rientra, senza alcuna dubbio, nell’ambito applicativo di una discrezionalità
tecnica dell’Arbitro.
Infatti, la Regola 5 impone all’Arbitro:
di interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente;
di lasciar proseguire il giuoco sino alla conclusione dell’azione se, a suo avviso, un
calciatore è solo lievemente infortunato.
Con specifico riferimento all’ipotesi in cui il calciatore infortunato sia il portiere, le
Istruzioni supplementari per arbitri riportano testualmente, in un paragrafo intitolato
“Eccezioni”:
“Eccezioni a queste regole sono ammesse solo per:
infortunio di un portiere
scontro tra un portiere ed un calciatore nel terreno di giuoco, che necessita di
un’immediata attenzione”.
Basta la lettura di tutte queste disposizioni per ricavare che la loro applicazione è,
comunque ed inevitabilmente, rimessa ad una valutazione tecnica dell’Arbitro: il
portiere ha subito un infortunio, o no; si è verificato uno scontro tra il portiere ed un
altro calciatore, o no.
Se il Regolamento di giuoco avesse voluto eliminare ogni spazio di discrezionalità
valutativa (e sempre a condizione che l’Arbitro avesse rilevato il fatto), avrebbe stabilito
una regola di contenuto ben diverso, incentrata sul solo dato oggettivo della presenza per
terra del portiere.
Non solo, ma il riconoscimento, in casi di questo genere, di un ambito di valutazione
discrezionale dell’Arbitro è confermato dal significato, proprio e letterale, della frase che
introduce le citate eccezioni: “Eccezioni a queste regole sono ammesse ..........”.
Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, tali parole non implicano affatto un
obbligo assoluto di sospensione immediata del giuoco per un qualunque evento che
coinvolga il portiere, ma ammettono la possibilità di tale sospensione immediata,
semprechè l’Arbitro abbia rilevato l’infortunio, anche lieve, del portiere, o uno
scontro tra il portiere ed un altro calciatore, che necessiti di immediata attenzione.
Nel caso in esame, l’Arbitro ha dichiarato – come risulta dal suo supplemento sopra
riportato – di aver seguito tutta l’azione; di avere ritenuto non essersi verificato uno scontro
tra De Sanctis e Sculli; di aver valutato non sussistente un infortunio di De Sanctis; di aver
effettuato una seconda, immediata valutazione di tutto l’accaduto, dopo che il Brescia
aveva realizzato la rete, confermando la concessione della rete stessa in quanto regolare.
I motivi di reclamo prospettano la necessità di distinguere tra regole di giuoco non
sindacabili da parte del Giudice Sportivo, e regole a diretta applicazione, per le quali
l’Arbitro non avrebbe discrezionalità e la cui errata applicazione (o disapplicazione) in
campo consentirebbe un intervento, a correzione, del Giudice.
E’ agevole replicare, in via preliminare, che una simile distinzione non trova fondamento
nelle Carte Federali: l’art. 24, co. 3 CGS menziona le decisioni sia di natura tecnica sia di
natura disciplinare per escluderle dall’ambito di un riesame del Giudice Sportivo in tema di
regolarità della gara. L’art. 12, comma 4, prima parte CGS contiene una statuizione
perfettamente omogenea, limitando lo spazio decisionale degli organi di giustizia sportiva
in punto regolarità della gara ai fatti che “per loro natura non sono valutabili con criteri
esclusivamente tecnici”.
Se anche, poi, si volesse accedere in via puramente teorica alla distinzione sopra delineata,
essa non potrebbe certo riguardare il caso in esame, poiché il contenuto della Regola 5 e
delle relative Istruzioni supplementari implica – come già dimostrato prima – un potere
valutativo, e quindi una decisione sempre discrezionale da parte dell’Arbitro.
Nel caso di specie l’Arbitro ha dato conto delle sue valutazioni discrezionali (“...... a suo
avviso”; “eccezioni sono ammesse”) sull’accaduto e delle sue decisioni, conseguenti e
coerenti con tali valutazioni.
Anche se esse fossero state errate (la permanenza di De Sanctis a terra dopo l’intervento in
tuffo per precedere Sculli, e per tutto l’ulteriore corso dell’azione, ben avrebbe potuto
essere interpretata diversamente dal Direttore di gara), il Giudice Sportivo non può che
prendere atto del supplemento del rapporto arbitrale, secondo cui De Sanctis non subì un
infortunio né fu vittima di un’irregolarità di giuoco ad opera dell’avversario. E, di
conseguenza, il Giudice Sportivo non può che dichiarare la propria mancanza di
“giurisdizione”, a fronte del contenuto degli atti ufficiali, in doverosa applicazione degli att.
12, comma 4, prima parte e 24, comma 3 CGS.
Come è noto, solo l’ammissione dell’errore tecnico da parte dell’Arbitro fa venire meno
questo limite all’intervento del Giudice Sportivo, altrimenti insuperabile (cfr. CAF.
10.3.1988, App. Avis Montepulciano, C.U. 25/C; 10.5.1990, App. Baiso, C.U. 32/C;
23.6.1982, App. Morrone, C.U. 36/C; 9.3.1984, App. Montoro Inferiore, C.U. 28/C).
Ma, come risulta dal contenuto del supplemento, l’Arbitro non ha ammesso alcun suo
errore nel riferire le valutazioni tecniche da lui operate in campo. Valutazioni che – pur
opinabili, sia per la permanenza a terra di De Sanctis sia per le certificate contusioni in
regione scapolare (peraltro l’Arbitro ha dichiarato che De Sanctis gli mostrò solo un
braccio, sul quale non vi erano segni di lesione) – si sono tradotte nella convalida della rete
segnata dal Brescia: decisione coerente a quelle valutazioni e rimessa – come sopra
dimostrato – all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’Arbitro, non suscettibile di riesame in
sede di giustizia sportiva.
Per completezza espositiva va ricordato – da ultimo – che in detta materia non vi è spazio
per risultanze di prova diverse dagli atti ufficiali, come chiaramente stabilito dall’art. 24,
comma 2 CGS, e come costantemente riaffermato dalla giurisprudenza disciplinare (Tra le
molte, cfr. CAF. 7.5.1987, App. Olimpia Cecchina, C.U. 26/C; 4.12.1997, App.
Polisportiva Statte, C.U. 11/C; 25.9.1997, App. San Lucido, C.U. 6/C; 19.1.2004, App.
Borgo a Mezzano, C.U. 28/C).
Suggestivo, ma non esatto, è il richiamo contenuto nei motivi di reclamo al c.d. “fatto
notorio” per dare per provato che l’Arbitro aveva visto quanto accaduto, e cioè l’infortunio
di De Sanctis dopo uno scontro con Sculli.
Non esiste, per situazioni come quelle in esame, un “fatto notorio”, ma esiste sul piano
della prova solo quello che il Direttore di gara attesta aver rilevato e valutato.
Il fatto che le immagini televisive possano aver accreditato uno scontro di giuoco tra Sculli
e De Sanctis con conseguente infortunio del portiere non può – a norma di regolamento –
essere assunto come “circostanza notoria” di una percezione in questi termini dei fatti da
parte dell’Arbitro!
Né può essere utilizzata la c.d. prova televisiva, evocata non nei ponderati – seppur non
condivisibili – motivi di reclamo, ma in molti commenti “a margine” della vicenda,
totalmente ignari del fatto che l’art. 31 CGS limita l’uso di tale prova all’errore arbitrale per
scambio di persona e alla mancata rilevazione di condotta violenta avvenuta non in azione
di giuoco.
In conclusione, e per tutte le ragioni fin qui esposte, la richiesta di ripetizione della gara
Udinese-Brescia, non è accoglibile, con riferimento alla previsione dell’art. 12, comma 4°,
prima parte, lett. C) CGS perché la vicenda che avrebbe dato causa – nell’ipotesi della
Società reclamante – all’irregolarità della gara rientra nel novero dei fatti rimessi alla
valutazione tecnica dell’Arbitro, insindacabile da parte del Giudice Sportivo: la c.d. factual
decision del Direttore di gara che tutti gli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali
considerano non suscettibile di riesame in ambito di giustizia disciplinare.
2)- La Soc. Udinese ha sostenuto, anche, che la partita dovrebbe essere annullata per la
sussistenza di circostanze eccezionali, individuate nella violazione delle regole del fair play
da parte dei calciatori del Brescia in occasione della realizzazione della rete, e nella
preannunciata irregolarità della gara di ritorno, alla luce delle dichiarazioni dell’allenatore
del Brescia (“al ritorno daremo un gol all’Udinese”).
Questi motivi di reclamo sono infondati.
La giurisprudenza disciplinare ha già avuto modo di chiarire la portata dell’art. 12, comma
4, ultima parte CGS.
Le ipotesi “eccezionali”, idonee a condurre ad una ripetizione della gara, non devono essere
addebitabili “ad un soggetto dell’ordinamento federale gravato da specifiche responsabilità
....... Le ipotesi eccezionali possono riguardare, a titolo esemplificativo, l’errore tecnico
emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento
determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell’Arbitro a
proseguire nella direzione dell’incontro, fatti ........ comunque estranei alla responsabilità
oggettiva della Società per intemperanze di loro tesserati ........” (CAF.; 21.12.1988, App.
Lanerossi Vicenza, C.U. 13/c).
Il principio applicativo, pur risalente a sentenza non recente, è tuttora valido e puntuale.
L’interpretazione sistematica di tutta la disposizione contenuta nell’art. 12, comma 4 CGS.
rende evidente che le “circostanze di carattere eccezionale” menzionate nell’ultima parte
della norma devono consistere, comunque, in fatti diversi dalle situazioni regolamentate
dalla prima parte della norma stessa.
Orbene, la lamentata violazione di regole del fair play da parte dei calciatori del Brescia
(senza entrare nel merito del problema) costituisce condotta sottoposta, ancora una volta, al
controllo tecnico-disciplinare dell’Arbitro.
Proprio volendo seguire il ragionamento della Società reclamante (il fair play è un obbligo
dei tesserati, alla luce di quanto disposto dalle Istruzioni supplementari al Regolamento di
giuoco), compete all’Arbitro, e solo a lui, rilevarne l’infrazione durante la partita,
esercitando quei poteri disciplinari che la stessa Udinese, in altra parte del suo reclamo,
riconosce essere sottratti ad un qualsivoglia potere di successivo riesame da parte degli
organi della Giustizia Sportiva.
L’Arbitro ha descritto nel suo supplemento tutta la condotta dei calciatori del Brescia
nell’occasione, in specie anche le modalità di realizzazione della rete, da lui ritenuta
regolare, cioè non viziata da alcuna infrazione.
Quindi, non è consentito al Giudice Sportivo sostituire una propria valutazione, a posteriori,
a quella effettuata dall’Arbitro, unico legittimato a rilevare eventuali violazioni alle regole
del giuoco con l’adozione dei conseguenti provvedimenti tecnico-disciplinari.
Quanto, poi, al secondo motivo di irregolarità, è evidente che il rischio teorico di una
irregolarità futura nella gara di ritorno non può rappresentare quella “circostanza
eccezionale” idonea a far dichiarare l’irregolarità della partita già disputata.
L’ordinamento sportivo dispone di strumenti specifici idonei a prevenire e – se del caso –
sanzionare irregolarità che si dovessero manifestare nella gara di ritorno.
Le regolarità, o meno, della gara oggi in esame va valutata – come è ovvio – solo sulla base
dei fatti concreti che abbiano riguardato lo svolgimento di detta gara, e non già di
prospettazioni meramente teoriche relative ad un incontro che deve ancora essere
disputato.
In conclusione, quindi, non sussiste nel caso di specie una qualche circostanza di carattere
eccezionale, atta a far ritenere la gara Udinese-Brescia come irregolare, e pertanto da
ripetere.
P.Q.M.
delibera di:
- respingere il reclamo presentato dalla Soc. Udinese;
- omologare la gara con il risultato Udinese-Brescia 1-2 conseguito sul campo.
La tassa reclamo è da incamerare.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara del 26 settembre 2004 – Quarta giornata andata Gara Soc. UDINESE – Soc. BRESCIA"