LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso la punizione sportiva della penalizzazione di un punto classifica e l’ammenda di € 2.000,00 (gara Cesena-Bari del 21/09/04 – C.U. n. 74 del 22/09/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso la punizione sportiva della penalizzazione di un punto classifica e l’ammenda di € 2.000,00 (gara Cesena-Bari del 21/09/04 – C.U. n. 74 del 22/09/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S., la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Cesena-Bari del 21/9/04 - ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, che il lancio del fumogeno e del petardo possa essere con certezza ricondotto alla propria tifoseria; in secondo luogo, la reclamante rileva che lo scoppio del petardo non può aver oggettivamente provocato i danni lamentati dal portiere avversario, essendosi quindi trattato di un fatto di lieve entità tale da legittimare l’applicabilità delle sanzioni contemplate dall’art. 13 lett. b, c, d, e (richiamate sempre nell’art. 12, comma 1, C.G.S.). Per questi motivi, la Soc. Bari ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva. In via istruttoria, la Soc. Bari chiede la visione delle immagini televisive. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria avanzata dalla reclamante in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall’art. 31 lett. a4) C.G.S. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento. Dagli atti ufficiali (in particolare, il puntuale rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine, fonte privilegiata di prova) risulta che i circa 300 tifosi del Bari, posizionati nella curva Ferrovia, nel corso del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco – nell’area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria - un fumogeno acceso e successivamente un petardo. Nessun dubbio sussiste pertanto circa l’attribuibilità di tali lanci alla condotta dei sostenitori del Bari. Relativamente alla entità del secondo episodio (lo scoppio del petardo), la Commissione ritiene di condividere integralmente la valutazione di gravità attribuita dal Giudice Sportivo, a prescindere dalla recidiva, avendo tale condotta determinato un’alterazione al potenziale atletico del Cesena, costretto a sostituire il portiere titolare, investito dal fragoroso scoppio, con quello di riserva. La invocata simulazione (o “esagerazione”) del portiere non ha trovato fra l’altro alcun riscontro oggettivo. Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Bari, è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo, tenendo conto della concreta pericolosità di tale comportamento, delle sue conseguenze lesive e delle circostanze attenuanti invocate. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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