LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.; Sig. Marcello TARONE – Presidente Pol. Zungolese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.; Sig. Gennaro NUNZIATA – calciatore Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. Pol. ZUNGOLESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.; Sig. Marcello TARONE – Presidente Pol. Zungolese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.; Sig. Gennaro NUNZIATA – calciatore Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. Pol. ZUNGOLESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 12/7/04, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente sella Soc. Perugia, Marcello Tarone, Presidente della Soc. Pol. Zungolese, Gennaro Nunziata, calciatore tesserato per la Soc. Perugia, nonché le rispettive società di appartenenza per rispondere: 1) i primi tre della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 95 ss. N.O.I.F., per avere: il Nunziata, benché tesserato per la Soc. Napoli per le stagioni sportive 2002/03 e 2003/04, sottoscritto il proprio trasferimento prima alla Zungolese e poi al Perugia; il Gaucci per aver acquisito il trasferimento di Nunziata dalla società dilettantistica Zungolese, in modo da evitare il pagamento del premio di preparazione alla Soc. Napoli; il Tarone, per avere consentito il tesseramento simulato di Nunziata per la Zungolese al fine del successivo trasferimento del medesimo al Perugia; 2) le società Perugia e Zungolese della violazione di cui all’art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazione ascritte ai rispettivi presidenti ed al proprio tesserato). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Perugia e il Gaucci facevano pervenire una memoria difensiva in sintesi sostenendo: a) che Luciano Gaucci era del tutto estraneo alla vicenda relativa al tesseramento del Nunziata, atteso che ogni atto in materia era stato posto in essere dall’amministratore delegato Alessandro Gaucci; b) che la società umbra aveva perfezionato il tesseramento di Nunziata in data 29/8/03, quindi in epoca sicuramente successiva a quella (12/8/03) in cui la Zungolese aveva inoltrato al Comitato Regionale Campania la richiesta di tesseramento del medesimo calciatore; c) che il Perugia aveva tesserato Nunziata nella convinzione che lo stesso fosse tesserato con la Zungolese, e nella completa ignoranza di un preesistente tesseramento con la Soc. Napoli valido per la stagione sportiva 2003/04; d) che era stato il sig. Antonio Negri, osservatore esterno senza alcun vincolo contrattuale con la società umbra, a proporre a quest’ultima il Nunziata, presentandolo come giovane di talento, tesserato per la Zungolese e trasferibile a costo zero. Concludevano pertanto i deferiti chiedendo il proscioglimento dai rispettivi addebiti. Anche il Nunziata faceva pervenire memoria difensiva sostenendo che allorquando era stato tesserato, in data 22/10/02, per il Napoli egli era convinto di aver contratto un vincolo di durata annuale, come peraltro assicuratogli dal sig. Remo Luzzi, responsabile del settore giovanile della società partenopea e che questa sua convinzione era stata rafforzata dal fatto che il Comitato Regionale Campania aveva ratificato il tesseramento per la società Zungolese senza sollevare alcuna obiezione. Chiedeva pertanto il Nunziata, previa eventuale audizione del sig. Luzzi, di essere prosciolto da ogni addebito per aver agito in assoluta buona fede. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per 30 giorni e dell’ammenda di € 10.000,00 per il Gaucci e per il Tarone, dell’ammenda di € 10.000,00 per il Perugia e la Zungolese e dell’ammenda di € 2.500,00 per il Nunziata. Sono comparsi altresì i difensori del Nunziata, del Gaucci e del Perugia i quali,. dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Gli approfonditi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini (audizione di tutti i protagonisti della vicenda ed acquisizione degli atti relativi al triplice tesseramento di Nunziata) consentono di ricostruire i fatti nei termini seguenti: a) il 22/10/02 Nunziata viene tesserato per la società Napoli, categoria “Giovanissimi”, per le stagioni sportive 2002/03 e 2003/04. Il cartellino “rosa” risulta sottoscritto dal calciatore e dalla di lui madre con la formale presa d’atto “che il tesseramento andrà a scadere al termine della stagione sportiva 2003/04”; b) al termine della stagione sportiva 2002/03, Nunziata, insoddisfatto dell’esperienza avuta presso la società partenopea, palesa l’intenzione, sostenuta dalla famiglia, di trasferirsi ad altra società calcistica in grado di valorizzare al meglio il suo talento sportivo; c) della cosa vengono a conoscenza Tarone, Presidente della Società dilettantistica Zungolese, e il sig. Antonio Negri osservatore a titolo gratuito della Soc. Perugia; d) ha quindi luogo il tesseramento di Nunziata per la Zungolese (raccomandata inoltrata al Comitato Regionale Campania in data 12/8/03), cui segue a breve distanza di tempo, per interessamento di Negri, il trasferimento del giovane al Perugia, società per la quale viene tesserato in data 29/8/03 (con visto di esecutività della LNP in data 7/10/03). Sulla base di questi fatti, è incontestabile il carattere fittizio e strumentale del tesseramento di Nunziata per la società Zungolese: questa infatti non ha da anni squadre impegnate nel settore giovanile, né risulta che avesse intenzione di partecipare a campionati di tali settore nella stagione 2003/04. E’ inverosimile quindi quanto sostenuto dal Tarone di aver provveduto al tesseramento di Nunziata (tra l’altro con modalità assolutamente anomale, e cioè sottoscrivendo in bianco un documento di variazione che sarebbe stato compilato solo in un momento successivo con l’indicazione della società di destinazione) di propria iniziativa per venire incontro alle esigenze della famiglia del Nunziata, senza nulla sapere dell’interessamento del Perugia tramite il Negri. Logica e buon senso fanno invece ritenere che sia stato proprio il Negri, venuto a conoscenza della situazione di Nunziata e smanioso (per sua stessa ammissione) di accreditarsi presso il Perugia come osservatore esterno e scopritore di “giovani talenti”, a contattare il Tarone per ordire il piano di tesseramento simulato alla Zungolese, al fine del successivo passaggio alla società umbra. Conferma di ciò si ricava dalle dichiarazioni della madre del Nunziata, secondo cui essa ebbe a chiedere al Negri (conosciuto nell’estate 2003) di aiutare il giovane (deluso dalla sua esperienza con il Napoli) a passare ad altra società, e fu il Negri a proporle il trasferimento al Perugia, previo tesseramento con la Zungolese: “il Negri ci consigliò di far passare Gennaro alla Zungolese, ma ignoro il motivo per cui fu fatta questa cosa”. La causa di questo passaggio intermedio è invece evidente: precostituire una situazione documentale atta ad accreditare la buona fede della società umbra, cioè la sua ignoranza circa l’esistenza di un valido ed efficace tesseramento di Nunziata per il Napoli, e di conseguenza eludere l’obbligo di pagamento del premio di preparazione spettante ex artt. 95 ss. N.O.I.F. a quest’ultima società. E’ indubbio quindi che Tarone si sia reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., non potendo invocare alcuna ragione di buona fede, atteso che la società da lui presieduta non partecipa da anni a campionati del settore giovanile (onde non può il deferito non avere percepito il carattere simulato del tesseramento de quo, siccome strumentale al successivo trasferimento del giovane calciatore al Perugia). Consegue ex art. 2, comma 4 C.G.S. la responsabilità diretta della Zungolese (per la violazione ascritta al proprio presidente). Relativamente al Nunziata, questa Commissione ritiene verosimile che lo stesso – tenuto conto della sua giovane età ed inesperienza nonché dell’affidamento riposto nella madre - non abbia percepito il carattere fraudolento delle operazioni di trasferimento e tesseramento che lo hanno riguardato. Pur non essendo esente da censure la condotta superficiale della madre, ritiene la Commissione che Nunziata debba essere prosciolto. E’ pertanto superflua la richiesta audizione di Remo Luzzi. Per quel che riguarda la posizione di Luciano Gaucci e del Perugia, la Commissione rileva come dagli accertamenti dell’Ufficio Indagine non emerga la prova di un coinvolgimento diretto dell’allora presidente Gaucci nella vicenda. Risulta infatti dalle dichiarazioni del sig. Rondini – direttore del settore giovanile del Perugia – che del trasferimento di Nunziata al Perugia fu interessato esclusivamente l’amministratore delegato Alessandro Gaucci (il quale ha altresì sottoscritto la richiesta di variazione di tesseramento in data 26/8/03). Si impone pertanto il proscioglimento di Luciano Gaucci e conseguentemente della Soc. Perugia per responsabilità diretta. Sanzioni adeguate per Tarone e la Zungolese appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Marcello Tarone la sanzione dell’inibizione per giorni 30 e dell’ammenda di € 1.500,00, e alla Soc. Zungolese la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.
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