LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Zdenek ZEMAN – allenatore Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LECCE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 12/9/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Zdenek ZEMAN – allenatore Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LECCE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 12/9/04). Il procedimento Con provvedimento del 13/9/04, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Zedenek Zeman, allenatore della Soc. Lecce per rispondere delle violazioni di cui all'art. 3, comma 1, e all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese al periodico “Il Romanista” (riportate da“Il Giornale” e “La Gazzetta dello Sport” dell’12/9/2004), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, e comunque contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. Con lo stesso provvedimento è stata deferita anche la Soc. Lecce a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Lecce ha fatto pervenire una memoria difensiva, in sintesi deducendo che le dichiarazioni attribuite a Zeman “rappresentano una semplice circa al modo in cui si sono concluse alcune rilevanti vicende del mondo del calcio. Critica espressa in termini e modi assolutamente pacati, senza attribuzioni ingiustificate di responsabilità e senza scadere nella denigrazione gratuita o in espressioni lesive della dignità morale, personale e professionale di qualcuno”. In conclusione, la società deferita chiede il proscioglimento da tutte le incolpazioni e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima, Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 per lo Zeman e di € 4.000,00 per la Soc. Lecce. E’ comparso altresì il sig. Zeman il quale ha affermato - in merito alla nomina del sig. Marcello Lippi a commissario tecnico della Nazionale - di aver inteso esprimere unicamente un giudizio di opportunità, senza in alcun modo sottointendere giudizi di colpevolezza nei confronti di dirigenti o tesserati della Soc. Juventus. Il deferito Zeman ha inoltre aggiunto di condividere e rispettare il principio di presunzione di innocenza in pendenza di procedimento giudiziario o disciplinare. I motivi della decisione Con riguardo alla violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S. (che assorbe per evidente specialità quella di cui all’art. 1, comma 1), la Commissione osserva che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che, come tali, non possono pretendersi rigorosamente obiettivi, in quanto la valutazione di un fatto o di una persona, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari. Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni colorite e polemiche, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Le affermazioni dell’incolpato oggetto del deferimento in esame non sembrano trascendere i limiti del lecito esercizio del diritto di critica poiché, nel contesto di un discorso sul sistema-calcio e sui pericoli del doping in ambito sportivo, Zeman ha espresso la propria delusione in ordine agli esiti (a torto o a ragione ritenuti inidonei a prevenire futuri comportamenti illeciti) dei procedimenti penali e disciplinari aventi ad oggetto alcune vicende che hanno travagliato il mondo del calcio professionistico negli ultimi anni. Zeman inoltre, prendendo atto delle risultanze (come riferite dai media) di un processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino a carico di alcuni tesserati della Soc. Juventus, ha manifestato i propri dubbi sull’opportunità di nominare Marcello Lippi commissario tecnico della Nazionale senza attendere la definizione del citato procedimento. Si tratta dunque di opinioni, condivisibili o meno, che implicano una interpretazione soggettiva di un fatto – la nomina di Lippi a c.t della Nazionale – e aventi ad oggetto una valutazione di mera opportunità. Tali opinioni non assurgono pertanto a rilevanza disciplinare, non avendo Zeman voluto in alcun modo, come ribadito nel corso dell’odierno dibattimento, sottointendere un giudizio di colpevolezza per fatti tuttora sub iudice. D’altra parte le espressioni usate dal deferito non sono intrinsecamente ingiuriose né gratuitamente denigratorie. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Zdenek Zeman e la Soc. Lecce.
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