LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO ALLENATORE GIANFRANCO DEGLI SCHIAVI (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.21/C DEL 14/9/2004 GARA FIDELIS ANDRIA-PRO PATRIA DEL 12 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO ALLENATORE GIANFRANCO DEGLI SCHIAVI (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.21/C DEL 14/9/2004 GARA FIDELIS ANDRIA-PRO PATRIA DEL 12 SETTEMBRE 2004). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica per quattro gare effettive, contestandogli di avere, al termine della gara Fidelis Andria – Pro Patria disputatasi il 12/9/2004, tenuto il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, il sig. Degli Schiavi Gianfranco, allenatore in seconda della Fidelis Andria chiede, per i motivi esposti nell’atto di impugnazione, che la sanzione inflitta avvenga congruamente ridotta. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che il comportamento aggressivo correttamente contestato all’incolpato comunque deprecabile ancorché riconducibile ad un mero tentativo, trovi equa sanzione nella squalifica per tre gare effettive e che in tali limiti il gravame meriti positiva considerazione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo dell’allenatore Gianfranco Degli Schiavi (A.S. Fidelis Andria S.r.l.) riducendo la squalifica a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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