LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO DE STEFANI (C.U. N.21/C DEL 14/9/2004 GARA IMOLESE-FORLI’ DEL 12 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO DE STEFANI (C.U. N.21/C DEL 14/9/2004 GARA IMOLESE-FORLI’ DEL 12 SETTEMBRE 2004). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore De Stefani Alessio la squalifica per due gare effettive, contestandogli di avere commesso – nel corso della gara disputatasi il 12/9/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitata, e la Imolese – “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, la società A.C. Forlì chiede ridursi la sanzione comminata sostenendo che, a suo dire, non può definirsi atto di violenza una semplice ostruzione posta in essere al solo fine di impedire ad un avversario di battere velocemente un calcio di punizione. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti di prova privilegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva, rilevato che il puntuale resoconto del fatto reso dall’arbitro nel referto di gara non consente dubbio di sorta in merito alla fondatezza dell’addebito contestato, considerato altresì che il provvedimento impugnato non merita censura neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, ritiene di non poter accogliere il gravame. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Forlì S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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