LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 6/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MARCO ROSSI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA SANGIOVANNESE-LUMEZZANE DEL 26 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.45/C del 6/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MARCO ROSSI (C.U. N.32/C DEL
28/9/2004 GARA SANGIOVANNESE-LUMEZZANE DEL 26 SETTEMBRE
2004).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Lumezzane richiedendo l’annullamento o in subordine la riduzione della
squalifica. Tale richiesta viene motivata dal fatto che le frasi offensive
pronunciate dall’allenatore Marco Rossi non sarebbero state dirette alla
persona dell’arbitro ma al suo calciatore che si era fatto espellere.
Ritiene la Commissione che il reclamo non sia meritevole di
accoglimento
La dinamica dei fatti emergenti dai documenti ufficiali rende poco credibile la
tesi difensiva, anche in considerazione delle imprecazioni dopo la notifica del
provvedimento di espulsione.
Valutando, inoltre, le frasi rivolte all’arbitro il provvedimento del Giudice
Sportivo appare non soltanto giustificato ma addirittura munito di carattere di
parziale clemenza.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Lumezzane S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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