LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.28/C del 22/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SALVATORE PAPA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.28/C del 22/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SALVATORE PAPA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al calciatore Salvatore Papa già tesserato per la società SPAL S.p.a. la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all’agente calciatori Giuseppe Borro, rilasciando altro incarico all’agente Daniele Conti nonostante il precedente incarico non fosse ancora scaduto. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 5/10/2002 con durata fino al 4/10/2004; il secondo mandato risulta firmato l’11/6/2004. Nessuna memoria perveniva, nella firma e nei termini di rito, da parte del calciatore. All’odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avvocato Federico Bagattini, che ha chiesto l’affermazione di responsabilità dell’incolpato, con irrogazione di 500,00 euro di ammenda. Precisato che , con riferimento al primo mandato, il calciatore non ha dato disdetta e non ha provveduto a revocare l’incarico, ritiene la Commissione che il fatto risulti documentalmente provato che esso integri la violazione contestata. La circostanza che il deferimento riguardi una problematica a sfondo esclusivamente civile giustifica l’irrogazione della mite sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Salvatore Papa (Spal S.p.a.) l’ammenda di 100,00 euro.
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