LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.37/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 1999-2000 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GABRIELE SPINETTA, ALEC BOLLA, MATTEO RIGHI E MAURIZIO TESTA, CALCIATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ U.S. BATTIPAGLIESE E SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.37/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 1999-2000 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GABRIELE SPINETTA, ALEC BOLLA, MATTEO RIGHI E MAURIZIO TESTA, CALCIATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ U.S. BATTIPAGLIESE E SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale questa Commissione ha contestato ai calciatori Spinetta Gabriele, Bolla Alec, Righi Matteo e Testa Maurizio, all’epoca dei fatti tesserati per la U.S. Battipagliese, la violazione del dovere di denuncia previsto dall’art. 6, comma 7) del C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Lega di Serie C o l’Ufficio Indagini, delle richieste illecite da loro ricevute da terzi, finalizzate ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Battipagliese - Cavese che doveva disputarsi il 22/4/2000. La contestazione è stata estesa anche alla società ai sensi dell’art. 2, comma 4) del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai calciatori, suoi tesserati. Prima del dibattimento i difensori di alcuni degli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. All’odierna adunanza, presenti i calciatori Alec Bolla, assistito dal difensore avv. Pugliesi, Matteo Righi, assistito dai difensori avvocati Murgia e Siniscalchi, Maurizio Testa, senza difensore, e assenti un rappresentante della società ed il calciatore Gabriele Spinetta, benché ritualmente notificati, al termine dell’istruzione dibattimentale limitatasi agli interrogatori delle parti, il rappresentante della Procura, avv. Bagattini, ha chiesto che venisse riconosciuta la responsabilità contestata ai calciatori e conseguentemente irrogata a ciascuno di loro, la sanzione di mesi 1 di inibizione. Ha concluso inoltre di non doversi procedere nei confronti della società Battipagliese in quanto la violazione deve considerarsi estinta per prescrizione ai sensi dell’art. 18, comma 2) del C.G.S. essendosi il fatto verificato in data anteriore aI 22/04/2000. I difensori hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento dei loro assistiti, in subordine, una riduzione della sanzione proposta dal Procuratore. In via preliminare la Commissione deve confermare il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento proposto in data odierna, a mezzo telefax, da un avvocato, per conto del calciatore Spinetta, il quale adduce a giustificazione la impossibilità dello stesso di presenziare all’odierno dibattimento, a causa di asseriti coevi impegni per ottemperare al dovere di rendere testimonianza davanti all’autorità giudiziaria. L’istanza proviene da difensore che non risulta munito di procura e comunque non è documentata. Poiché si deve escludere che la asserita convocazione a rendere testimonianza, costituita certamente da documento notificato all’interessato con congruo preavviso, non potesse essere agevolmente e tempestivamente provata, non può darsi ingresso alla richiesta considerato inoltre che non sarebbe neppure ammissibile lo stralcio della posizione dello Spinetta con fissazione di altra udienza, atteso il carattere unitario del presente procedimento nel quale,poi, sono presenti tutte le altre parti. Nel merito la Commissione osserva: Il fatto in ultimo contestato agli incolpati, con più limitata fattispecie, trova collocazione in un più ampio contesto in base al quale si era ipotizzato un avvenuto condizionamento dei risultati delle gare disputate dalla U.S Battipagliese a far data dal 9/4/200 in poi. La più grave ipotesi accusatoria, che ha coinvolto anche terze persone, estranee all’ordinamento calcistico, assoggettate addirittura a misure cautelari di restrizione della libertà personale con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è caduta, talchè la Procura Federale ha disposto l’archiviazione degli atti relativi non essendo emersi elementi sufficienti a sostenerla. E’ rimasto peraltro quale violazione il fatto contestato agli odierni incolpati i quali sia durante le indagini con dichiarazioni rese agli inquirenti, sia all’odierno dibattimento hanno riconosciuto le seguenti circostanze di fatto: a) nel marzo 2000 vennero invitati ad una cena da persona da loro conosciuta come tifoso della Battipagliese frequentatore assiduo anche degli allenamenti della squadra; più precisamente l’invito venne fatto al Bolla Alec con incarico di estenderlo anche agli altri, cosa che quest’ultimo fece ottenendone adesione. b) Il 29/3/2000 giunti nel ristorante “Nonna Sceppa” di Paestum, trovarono, oltre a colui che aveva formulato l’invito, altre due persone, a loro sconosciute e che in seguito, anche in base alle risultanze degli atti processuali penali, risultarono far parte di un clan camorristico che praticava, tra l’altro, scommesse clandestine. c) Durante la cena iniziò il discorso quello dei tre che appariva nel comportamento il “capo”, cui si associarono gli altri, il quale propose ai quattro, Spinetta, Bolla, Righi e Testa, senza mezzi termini, che si comportassero in modo da perdere la partita con la Cavese perché avevano intenzione di puntare ingenti somme sulla vittoria della Cavese al calcio scommesse (clandestino). Aggiungeva che se essi calciatori avessero accolto la proposta sarebbero stati compensati con una somma dell’ordine di 30 - 40 milioni di lire per ciascuno. d) Dopo la cena i quattro, parlando tra di loro, decisero di non accettare la proposta. e) Qualche giorno dopo colui che aveva formulato l’invito a cena incontrò il Bolla e di fronte alla risposta negativa dello stesso fatta anche a nome dei compagni, gli intimò minacciosamente (così dichiarato dal Bolla) che sarebbe stato meglio per lui e per gli altri accettare la proposta. f) Essi incolpati decisero dì non parlare dell’episodio ai dirigenti di società nè ad altri preferendo il silenzio, anche perché intimoriti dagli atteggiamenti dei tre personaggi di cui seppero che almeno due appartenevano alla camorra. Appare pertanto incontestabile il compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara da parte dei tre personaggi sopra citati con la fatta proposta ai quattro calciatori di perdere la partita “derby” con la Cavese, costituente vero e proprio tentativo dì corruzione rimasta fortunatamente tale in quanto la proposta non venne accettata. E’ del pari incontestabile che i quattro calciatori abbiano avuto rapporti con quelle persone che proprio nei loro confronti ponevano in essere atti tendenti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Battipagliese - Cavese, talchè sol per questo avevano il dovere di informare “senza indugio” la Lega di Serie C oppure direttamente l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. (art, 6 comma 1) e 7) C.G.S.) Il comportamento omissivo dei quattro incolpati non trova giustificazione alcuna. L’aver taciuto per tanto tempo ha peraltro reso meno penetrante l’indagine sui fatti più gravi per i quali è stata disposta l’archiviazione, rendendola perciò più difficile se non ostacolandola. Il dedotto timore di rappresaglie da parte di coloro che avevano esperito il tentativo di corruzione non può escludere la punibilità, come sostenuto dalla difesa degli incolpati, perché esso non configura una situazione riconducibile allo stato di necessità e quindi non può costituire una causa di giustificazione, in quanto, a tutto voler concedere, mancava l’attualità e l’inevitabilità del pericolo, trattandosi semmai di un pericolo indeterminato nell’an e nel quando. D’altra parte le difficoltà dell’ambiente in cui si sono trovati i quattro calciatori emerse sicuramente dall’indagine espletata dall’ufficio federale e dalle stesse loro dichiarazioni, credibili in proposito, possono solo attenuare la loro responsabilità, come esattamente ha osservato il rappresentante della Procura, e di esse la Commissione tiene conto nella determinazione della sanzione. Vanno quindi accolte integralmente in proposito le conclusioni del rappresentante dell’accusa. Va anche accolta, perché fondata, la richiesta di non doversi procedere nei confronti della società per ormai maturata prescrizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare la sanzione della squalifica per giorni 30 a ciascuno degli incolpati da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005. Dichiara inoltre di non doversi procedere nei confronti della società U.S. Battipagliese S.r.l. ai sensi dell’art.18 comma 2) C.G.S.-.
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