COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALUMBO MASSIMILIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALUMBO MASSIMILIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo della Società U.S.B. Caivanese con cui si contesta la decisione del Giudice Sportivo di comminare al calciatore Palombo Massimiliano la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, sul presupposto che il calciatore, capitano della squadra, ha protestato in modo irriguardoso contro la decisione dell’arbitro di espellere un compagno, senza alcuna volontà di usare violenza, come risulta dallo stesso rapporto in cui l’arbitro afferma di essere stato urtato fortuitamente e senza violenza e di essere stato trattenuto per 3 o 4 secondi; osserva: · la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua in relazione al comportamento del capitano della Società Boys Caivanese, come risulta evidenziato nel rapporto arbitrale; invero il Palombo, dopo l’espulsione del compagno al 26° del secondo tempo, si è diretto verso l’arbitro per contestare la decisione dell’espulsione e, pur essendo entrato involontariamente in contatto fisico con lo stesso, ha successivamente mantenuto il contatto, rivolgendo le espressioni contenute nel rapporto, che possono ritenersi sicuramente offensive; · tale comportamento, complessivamente considerato, deve ritenersi di gravità tale da meritare la sanzione irrogata, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it