COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO SERIE D
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo della Società Città di Lecco con cui viene censurata la decisione del
Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 26 del 15.09.2004, evidenziando che è stata irrogata
la sanzione dell’ammenda di euro 250,00 alla Società per asserite espressioni offensive
ed irriguardose, rivolte al commissario di campo dal Presidente della Società Città di
Lecco, laddove, in realtà, lo stesso Presidente si è rivolto al commissario di campo in
modo scortese, senza dire alcunché di offensivo;
la Società reclamante evidenzia, quindi, che, residuando solo l’incolpazione relativa alle
espressioni offensive rivolte al commissario di campo e agli organi federali, dai
sostenitori della squadra di casa, l’ammenda irrogata è da considerarsi eccessiva;
rilevato che nessuno è comparso per la Società reclamante, malgrado rituale
convocazione;
osserva quanto segue:
il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione sulla base di due diversi addebiti:
1) le frasi offensive e irriguardose rivolte, prima dell’inizio della gara, al commissario
di campo da “persona non identificata, qualificatasi come Presidente della
Società”;
2) frasi offensive profferite all’indirizzo del commissario di campo e degli organi
federali da sostenitori della Società Città di Lecco “nel corso della gara ed in più
occasionI”.
Quanto al primo addebito occorre osservare che, alla stregua delle affermazioni
contenute nel reclamo, in cui lo stesso Presidente riconosce come sue alcune
espressioni, riportate nella seconda parte del supplemento di rapporto del commissario
di campo, la persona indicata come “non identificata”, e solo qualificatasi come il
Presidente della Società Città di Lecco, può dirsi individuato in Gennaro Aprea con la
conseguenza che la motivazione addotta nella prima parte della decisione del Giudice
Sportivo non può essere utilizzata ai fini della irrogazione della sanzione alla Società,
per cui, si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue
determinazioni in ordine al comportamento del Presidente della Società Città di Lecco.
Quanto alla seconda parte degli addebiti mossi alla Società reclamante si osserva che il
comportamento ripetutamente offensivo, posto in essere dai sostenitori della squadra di
casa, nel corso della gara, come descritto nel rapporto del commissario di campo nella
parte relativa al “comportamento del pubblico”, merita sicuramente una censura più
grave rispetto a quella di euro 250,00 di ammenda, comminata alla Società, a titolo di
responsabilità oggettiva.
Sanzione equa appare quella di euro 700,00 di ammenda,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e, a parziale modifica della decisione impugnata, irroga in luogo della
sanzione di euro 250,00 la sanzione di euro 700,00 di ammenda, in applicazione dell’art.
32, comma 3 del C.G.S..
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale e l’addebito della tassa non
versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D)."