COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA ED OBBLIGO DI PORTE CHIUSE PER N. 3 GARE E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAROFALO ARMANDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 29 del 22.09.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA ED OBBLIGO DI PORTE CHIUSE PER N. 3 GARE E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAROFALO ARMANDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 29 del 22.09.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 29 del 22.09.2004) con il quale è stata irrogata alla A.S.D. Turris la squalifica del campo di giuoco per n. 3 gare con decorrenza immediata ed obbligo di porte chiuse per comportamenti tenuti dai propri sostenitori prima, durante,e dopo la gara Scafatese-Turris, ed al calciatore Armando Garofano la squalifica per n. 2 gare “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”; · ascoltato il difensore della Società reclamante che ha insistito per la riduzione delle sanzioni irrogate; · rilevato che da una attenta lettura degli atti è emerso che, in effetti, lo svolgimento della gara non ha in alcun modo risentito dei comportamenti dei tifosi della Turris e che per alcuni di questi comportamenti (disordini prima della gara ed a fine gara alla stazione di Scafati) pur dovendosi censurare tutto quanto accaduto, va considerata la posizione di squadra ospitata della Società reclamante con più limitati poteri di controllo; · rilevato, invece, che per il comportamento tenuto dal calciatore Garofano risulta confermato che l’atto di violenza nei confronti di un avversario è stato commesso a gioco fermo; · valutato che, mentre appare eccessiva la sanzione irrogata alla Società, deve essere ritenuta congrua quella inflitta al calciatore Garofano, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Turris, riduce la squalifica del campo di giuoco a n. 2 gare con obbligo di porte chiuse. Conferma la squalifica irrogata al calciatore Armando Garofano. Nulla per la tassa non versata.
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