COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 06.10.2004 ALL’ALLENATORE AUTERI GAETANO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI NICCOLI ALBERTO E DE GRANDE CONCETTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 29 del 22.09.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 06.10.2004 ALL’ALLENATORE AUTERI GAETANO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI NICCOLI ALBERTO E DE GRANDE CONCETTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 29 del 22.09.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti: · Il Giudice Sportivo ha inflitto le squalifiche di cui in epigrafe in relazione alle espressioni offensive rivolte all’arbitro dal calciatore Niccoli durante la gara, dal calciatore De Grande a fine gara ed alla condotta antiregolamentare ed ostruzionistica seguita da espressioni offensive tenuta dall’allenatore Auteri; · Propone reclamo la U.S. Siracusa chiedendo la riduzione delle squalifiche ritenute eccessivamente afflittive; · Il reclamo è infondato per quanto attiene le posizioni dei calciatori Niccoli e De Grande. Infatti risulta dal rapporto dell’arbitro che il Niccoli dopo aver contestato una decisione tecnica con espressioni offensive, reiterava tali comportamenti ingiuriosi mentre usciva dal terreno di gioco in seguito alla espulsione. Per quanto attiene il De Grande, questi a fine gara, dopo essersi tolto la maglia al fine di rendere più difficoltosa la sua individuazione, ingiuriava gravemente e ripetutamente il direttore di gara. La sanzione di tre giornate di squalifica appare pertanto congrua e proporzionata alla gravità degli addebiti; · Appare invece fondato il reclamo per quanto attiene l’allenatore Auteri. Infatti la condotta ostruzionistica addebitatagli non appare di particolare gravità ed anche le espressioni riferite dall’arbitro appaiono più irriguardose che offensive. Appare pertanto equo ridurre la squalifica nei termini richiesti nel reclamo, P.Q.M. Riduce la squalifica inflitta ad Auteri Gaetano fino alla data del 02.10.2004. Respinge per quant’altro il reclamo. Nulla per la tassa non versata
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