COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 24.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ COSENZA 1914 PER VIOLAZIONE ART. 7 DEL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI (nota n. 297.9/WP/dl/segr del 20.08.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 24.09.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO SERIE D
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ COSENZA 1914 PER VIOLAZIONE ART. 7 DEL REGOLAMENTO
DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI (nota n. 297.9/WP/dl/segr del 20.08.2004).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto nei confronti
della Società Cosenza 1914 a seguito della intervenuta rinuncia alla partecipazione
alla Coppa Italia;
· esaminata la memoria difensiva depositata dalla Società con la quale si forniscono
giustificazioni in ordine alla detta rinuncia;
· considerato che tali motivazioni appaiono idonee esclusivamente ai fini della entità
della sanzione da irrogare;
· ritenuto che, pur in presenza di evidenti difficoltà organizzative legate alla tempistica
nella quale è stata attribuita la Serie D alla Società reclamante, non è stata fornita
prova dalla stessa di una richiesta di rinvio di svolgimento della gara di Coppa Italia
essendo invece risultata confermata la comunicazione di rinuncia alla partecipazione
alla manifestazione medesima;
· valutato che la rinuncia alla partecipazione alla Coppa Italia deve essere in ogni caso
sanzionata,
P.Q.M.
n accoglimento del deferimento, irroga alla Società Cosenza 1914 l’ammenda di euro
4.000,00 (quattromila/00).
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