COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRIGERIO CESARE (responsabile S.G.S. dell Società A.S. Oggiono Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. OGGIONO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 223/8pf/EF/en del 26.07.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRIGERIO CESARE (responsabile S.G.S. dell Società A.S. Oggiono Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. OGGIONO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 223/8pf/EF/en del 26.07.2004). La Commissione Disciplinare, verificata la regolarità della comunicazione dell’odierna riunione ai deferiti entrambi non presenti; udite le richieste della Procura , nella persona dell’avv. Salvatore Sciacchitano; esaminati gli atti, e ritenuto che: · dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, e dalle stesse dichiarazioni rese dai deferiti, la fondatezza dell’addebito - consistente nell’aver indebitamente sottoposto a “provino” tesserati che non avevano ancora raggiunto il 12° anno di età – è da ritenersi assolutamente pacifica; · la circostanza attenuante dedotta, in sede di interrogatorio e di dichiarazioni spontanee, dai deferiti – una pretesa insistenza dei genitori dei minori ai fini dell’effettuazione del “provino” – oltre che non provata, risulta comunque irrilevante, anche in considerazione del fatto che la conoscenza dei regolamenti e l’obbligo di attenersi compete ai soggetti del ns. ordinamento e, in particolar modo, a coloro cui compete la delicata funzione della organizzazione dell’attività giovanile e non ai genitori dei tesserati, · che le sanzioni richieste dalla Procura – 3 mesi di inibizione per il Frigerio e _ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la Società – appaiono proporzionate alla gravità dei fatti accertati, tenendo anche conto della natura – di per sé meno affittiva di quella della squalifica dei calciatori – della sanzione della inibizione, P.Q.M. in accoglimento del deferimento proposto, accertata la responsabilità di entrambi i deferiti per i fatti ad essi rispettivamente ascritti, irroga al tesserato sig. Cesare Frigerio la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla Società Oggiono Calcio l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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