COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004 Gare del campionato Regionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 9/2004 RUBIERESE – ARCETANA

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 29/09/2004 Gare del campionato Regionale Juniores DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 9/2004 RUBIERESE - ARCETANA Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.9 del 22/09/2004, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della soc.ARCETANA, con il quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5 C.G.S. per aver la soc.RUBIERESE violato le norme in materia di utilizzo di fuori quota per aver indicato n.5 fuori quota in distinta. Rilevato dagli atti ufficiali di gara che la soc.RUBIERESE ha schierato fin dall'inizio n.3 fuori quota, rileva altresì che al 13° del secondo tempo la soc.RUBIERESE effettuava una sostituzione: il n.16 Camellini Stefano (nato il 10/12/85 fuori quota) sostituiva il n.10 Notari Luca (nato il 2/4/86). Constatato che la distinta giocatori presentata dalla soc.RUBIERESE contiene 5 giocatori fuori quota; Accertato che dei predetti 5 calciatori solo 4 sono stati effettivamente impiegati durante tutta la gara; Ritenuto che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori fuori quota dia luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione disciplinare, nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè, nei quali una squadra utilizza concretamente un numero di calciatori fuori quota superiore al consentito. Osserva: pur avendo la soc.RUBIERESE indicato in distinta n.5 calciatori fuori quota, bisogna tuttavia osservare che dette disposizioni, relative all'utilizzo di fuori quota vanno lette alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia Sportiva, in particolare dalla C.A.F.(cfr. decisione n.38 del 23/04/2004 app. Interclub Aidone-Morgantina) l'inosservanza della prescrizione di riportare in distinta più fuori quota, non comporta in alcun caso la perdita della gara se i calciatori stessi non sono stati effettivamente impiegati nel corso della gara in un numero superiore a quello consentito. Ciò premesso, ritenuto che la soc.RUBIERESE, benchè abbia indicato in distinta n.5 fuori quota, non possa andare incontro a sanzione alcuna, dal momento che ne ha concreta mente impegnati, durante la gara, solo 4. P.T.M. delibera: di respingere il reclamo proposto dalla soc.ARCETANA e di omologare il risultato conseguito sul campo RUBIERESE - ARCETANA 5 - 1 Addebita la tassa reclamo alla soc.ARCETANA.
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