COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 06.10.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PAULARESE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO DE MARCO STEFANO PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (in C.U. C.L. TOLMEZZO n. 19 del 08.09.2004).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 06.10.2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. PAULARESE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO DE MARCO STEFANO PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (in C.U. C.L. TOLMEZZO n. 19 del 08.09.2004).
LA COMMISSIONE,
- Visti gli atti ufficiali relativi alla gara Ardita/Paularese valida per il Campionato di 3^ Categoria del Campionato Carnico, giocata il 05.09.2004, e visto il provvedimento pubblicato sul C.U. C.L. TOLMEZZO n. 19 del 08.09.2004 con cui il G.S. deliberava la squalifica per cinque giornate effettive di gara per il calciatore DE MARCO Stefano “perché all’atto dell’espulsione ha ingiuriato l’arbitro nonché per averlo colpito alla fronte con un parastinco che teneva in mano, senza procurargli danno fisico”;
- Letto il reclamo della Società che, ammesso che il referto dell’arbitro è prova privilegiata evidenziato che il calciatore era in panchina, ha cercato di ridimensionare la portata dei fatti;
- Sentito il presidente della Società all’udienza del 23.09.2004 ed attese le sue conclusioni;
- Valutato che, sulla base del referto arbitrale, la portata dei fatti può essere effettivamente ricondotta ad un atteggiamento scomposto del calciatore;
- Che sotto tale aspetto la sanzione può trovare una più adeguata quantificazione come da dispositivo;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Riduce la squalifica del calciatore della U.S.D. Paularese DE MARCO Stefano a quattro giornate effettive di gara;
Dispone la restituzione della tassa versata.
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