COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/9/2004 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA > GARE DEL 22/09/2004 SEZZE – NUOVA ROCCASECCA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/9/2004 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA << PROMOZIONE >> GARE DEL 22/09/2004 SEZZE - NUOVA ROCCASECCA L'art. 9 del regolamento di Coppa Italia pubblicato sul C.U. n. 10 del 31-8-2004, stabilisce che "gli eventuali reclami debbono essere preannunciati telegraficamente entro le 24 ore del giorno feriale successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate a questo Organo Giudicante per raccomandata e, separatamente, a mezzo telefax, entro lo stesso termine" La SOC. NUOVA ROCCASECCA, mentre ha trasmesso nei termini le motivazioni del ricorso, ha, invece, inviato successivamente, in data 24-9-2004 e quindi, oltre il termine previsto del 23-9-2004, il preannuncio telegrafico di reclamo. Questo Organo Giudicante osserva che il ricorso presentato dalla SOC. NUOVA ROCCASECCA non può essere preso in considerazione avendo la predetta società disatteso il contenuto della norma regolamentare che stabilisce, in via preliminare, l'invio del preannuncio telegrafico nei termini, cioe' entro le 24 ore successive alla gara stessa. La magistratura sportiva in tali situazioni ha sempre sostenuto che i due atti debbono essere separati e trasmessi nei termini regolamentari e che il mancato compimento di uno di essi non può che rendere imperfetto e, quindi, inammissibile l'intero reclamo. Conseguentemente, sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 20 del 24-9-2004, questo Organo di giustizia Sportiva DECIDE di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando pertanto il risultato della gara con clusasi con il seguente punteggio: SEZZE - NUOVA ROCCASECCA 0-0 La tassa si incamera
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