COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/10/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA > GARE DEL 22/09/2004 SEZZE – NUOVA ROCCASECCA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/10/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA << PROMOZIONE >> GARE DEL 22/09/2004 SEZZE - NUOVA ROCCASECCA Si fa seguito alla decisione di cui al. C.U. n.21 del 30-9-2004 e si prende atto di quanto precisato dalla SOC. NUOVA ROCCASECCA con nota del 1-10-2004, in base alla quale sostiene di avere inviato, nei termini , fonogramma di preventivo reclamo e precisamente alle ore 12,46 del giorno 23-9-2004. Dagli atti in possesso di questo Organo Giudicante, risulta che il ricorso avanzato dalla SOC. NUOVA ROCCASECCA é stato trasmesso a mezzo telefax alle ore 11,26 del giorno 23-9-2004. Da ciò emerge chiaramente che il fonogramma di preannuncio, seppure nei termini, é stato inoltrato successivamente all'invio del reclamo stesso. A riguardo, la norma procedurale regolamentare stabilisce che l'Organo Giudicante di 1° Grado, solo dopo essersi accertato dell'invio preventivo del preannuncio di reclamo, entra nel merito del ricorso. La Magistratura Sportiva, infatti, ha sempre sostenuto che i due atti debbono essere separati e trasmessi nei termini regolamentari al Giudice Sportivo. Nel caso in esame la SOC. NUOVA ROCCASECCA ha adottato una procedura anomala, inviando prima il ricorso e successivamente il preannuncio telegrafico di reclamo, contravvenendo, in tal modo, alla norma regolamentare che stabilisce il contrario. Alla luce di tutte le su esposte considerazioni, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che confermare la decisione di cui al già citato c.u. n. 21, di inammissibilità del reclamo della SOC. NUOVA ROCCASECCA
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