COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina Calcio – Camp. Promozione / Gir. A Gara del 05/09/2004 tra Rescaldina/Tradate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Rescaldina Calcio – Camp. Promozione / Gir. A
Gara del 05/09/2004 tra Rescaldina/Tradate
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della società RESCALDINA CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società TRADATE avrebbe fatto partecipare il calciatore VECCHI STEFANO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società TRADATE non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n.46 datato 26/5/2004 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto
a) di comminare alla società F.C. TRADATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società F.C. TRADATE l’ammenda di Euro 135,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore VECCHI STEFANO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 23/10/2004 il dirigente accompagnatore sig. FRANCO BIANCHI della società F.C. TRADATE
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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