COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. San Francesco – Camp. 2^ Cat. / Gir. T Gara del 12/09/2004 tra San Francesco/Palazzo Pignano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. San Francesco – Camp. 2^ Cat. / Gir. T Gara del 12/09/2004 tra San Francesco/Palazzo Pignano La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. SAN FRANCESCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PALAZZO PIGNANO avrebbe fatto partecipare il calciatore RAIMONDI RONALD in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società A.S. PALAZZO PIGNANO non ha inviato le proprio contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 42 datato 24/06/2004 del Comitato Prov. di CREMONA il calciatore risulta squalificato, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società A.S. PALAZZO PIGNANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.S. PALAZZO PIGNANO l’ammenda di Euro 80,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore RAIMONDI RONALD per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 23/10/2004 il dirigente accompagnatore sig. CARLO SANGIOVANNI della società PALAZZO PIGNANO. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it