COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio Frigerio Carlo – Torneo Assocup 2004 Gara del 26/07/2004 tra Snow Sport/Ballabio & Ugozzoni C.U. n. 1 del Comitato Prov. di COMO datato 27/07/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio Frigerio Carlo – Torneo Assocup 2004 Gara del 26/07/2004 tra Snow Sport/Ballabio & Ugozzoni C.U. n. 1 del Comitato Prov. di COMO datato 27/07/2004 Il calciatore CARLO FRIGERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato a tutto il 30/11/2004, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S. rileva: letti gli atti ufficiali e come descritto chiaramente nel rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova al termine della gara il sig. FRIGERIO si avvicinava alla terna arbitrale tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso. Il FRIGERIO, inoltre, mentre continuava a proferire frasi gravemente oltraggiose nei confronti della terna arbitrale, impediva al direttore di gara ed ai suoi collaboratori di entrare nei propri spogliatoi. Successivamente, all’uscita della terna arbitrale dagli spogliatoi, lo stesso calciatore continuava a proferire frasi irriguardose e minacciose. Pertanto, visto il reiterato comportamento tenuto dal calciatore FRIGERIO la sanzione comminatagli dal G.S. appare congrua e, pertanto meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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