COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 30/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 26/ 9/2004 ATLETICO C.V.S. – CODOGNO 1908

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 30/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 26/ 9/2004 ATLETICO C.V.S. - CODOGNO 1908 Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 27° del secondo tempo, il direttore di gara espelleva un calciatore della società Atletico Cvs; alla notifica del provvedimento intervenivano i calciatori della medesima società Alessandri Giovanni, Cervinaro Gianpietro e Rocchi Stefano che rispettivamente minacciavano pesantemente ed ingiuriavano il direttore di gara, tanto che il capitano interveniva a braccia aperte per impedire loro di raggiungere l’arbitro. Contemporaneamente alcuni componenti della panchina entravano indebitamente sul terreno di gioco e, come telefonicamente confermato dal direttore di gara ivi sostavano senza intervenire in alcun modo. Il direttore di gara a questo punto avrebbe dovuto espellere i tre calciatori su indicati, ma, come telefonicamente confermatomi, ritenendo pericolosa la situazione ha sospeso definitivamente l’incontro. Dal rapporto di gara e dal colloquio telefonico, l’Arbitro non ha segnalato una situazione di violenza generale, ma solo momenti di “confusione generale”; inoltre dagli atti di gara non risulta che la persona dell’Arbitro sia mai stata materialmente messa in pericolo ma solo fatta oggetto di ingiurie e minacce, seppur pesanti. Non può essere quindi condivisa la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara in quanto la decisione appare dettata più dalla preoccupazione di prevenire eventuali fatti negativi che si sarebbero potuti verificare successivamente, che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l’incolumità della sua persona. P.Q.S. DELIBERA 1) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L. 2) di comminare alle società Atletico Cvs l’ammenda di 150,00 per responsabilità oggettiva in merito ai fatti sopra descritti ed addebitabili a propri calciatori. 3) di squalificare i calciatori Alessandri Giovanni, Cervinaro Gianpietro e Rocchi Stefano, della società Atletico Cvs, per 2 gare in relazione ai fatti sopra esposti. 4) di squalificare inoltre per 1 gara i calciatori della società Atletico Cvs, Macaluso Cristiano, Consolino Sebastiano e Perna Fabio, in quanto espulsi durante la gara stessa.
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