COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 26/ 9/2004 SAN PAOLO DARGON CALCIO – SARNICO 1908

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 26/ 9/2004 SAN PAOLO DARGON CALCIO - SARNICO 1908 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 13 del 30.9.2004 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società San Paolo D’Argon. Il reclamo è stato preannunciato ed inviato secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente CGS; con lo stesso la società assume che durante la gara la società Sarnico non ha schierato sul terreno di gioco il calciatore nato dal 1 gennaio 1985, ma 2 calciatori nati dal 1-1-1984; chiede pertanto la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della citata società. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Sarnico dall’inizio della gara e fino al 24° minuto del 2° tempo non ha schierato sul terreno di gioco il calciatore nato dal 1 gennaio 1985, ma 2 calciatori nati dal 1-1-1984 solo dopo il 24° del 2° tempo provvedeva a schierare il calciatore nato dal 1 gennaio 1985; pertanto con ciò contravvenendo al disposto della vigente normativa. Richiamato l’art. 34 delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n. 2 del 8.07.2004 precisa al punto 3.1.1 - che per le gare dei campionati regionali è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori e quindi ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2004/05 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori giovani di cui uno nato dal 1° gennaio 1984 in avanti e l’altro nato dal 1° gennaio 1985 in poi. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Sarnico la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di disporre l’addebito della tassa reclamo se versata. Si da atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono stati pubblicati nell’apposita sezione del Comunicato n. 13 del 30.9.2004.
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