COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Buguggiate Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara dell’11/09/2004 tra Ternatese/Buguggiate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Buguggiate Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara dell’11/09/2004 tra Ternatese/Buguggiate
C.U. n.7 del Comitato di VARESE datato 23/09/2004
La società BUGUGGIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, di inibire sino al 10/10/2004 il sig. TROGHER GUALTIERO e di comminare l’ammenda di Euro 30,00, lamentando che aveva schierato in campo 5 calciatori fuori quota, anche se ne aveva indicati in distinta 7, nel pieno rispetto delle disposizioni della LND riportate nel COMUNICATO n.1 del CRL dell’1/07/2004. Infatti, sostiene la reclamante che il termine “impiegare” previsto dalle suddette disposizioni deve essere correttamente interpretato, come stabilito dalla CAF costantemente, con il significato di partecipare al gioco attivamente e non con quello di mera e sola presenza in panchina.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S. ed anche alla società avversaria.
Il reclamo merita accoglimento. La CAF, come correttamente sottolineato dalla reclamante ha costantemente affermato che le società possono far partecipare attivamente alla gara 5 calciatori fuori quota, senza considerare i calciatori fuori quota presenti in panchina.
Considerato che nella gara dell’11/09/2004 la società BUGUGGIATE ha fatto partecipare attivamente alla gara 5 calciatori, non ha violato le disposizioni della LND riportate nel C.U. n.1 del CRL datato 01/07/2004.
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto
ANNULLA
Le decisioni del Giudice Sportivo e ripristina il risultato conseguito sul campo.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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