COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Binago Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 12/09/2004 tra A.S. Mirabello/Binago Calcio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Binago Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara del 12/09/2004 tra A.S. Mirabello/Binago Calcio
C.U. n.6 del Comitato di COMO datato 23/09/2004
La società BINAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito la tesserata DEBORA PESCE sino al 21/03/2005, lamentando che la sig.ra PESCE, diversamente da quanto riportato nel referto arbitrale, non avrebbe gettato acqua addosso al direttore di gara, né avrebbe lanciato la borraccia verso lo stesso, né lo avrebbe insultato dopo essere uscita dal campo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del CGS, rileva: la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante costituisce una mera allegoria di parte, certamente non idonea a confutare i fatti riportati nel rapporto di gara, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare.
Dal suddetto rapporto, emerge chiaramente che la sig.ra PESCE ha dapprima spruzzato acqua addosso all’arbitro, per poi lanciare la borraccia verso quest’ultimo. Emerge altresì che la tesserata si è allontanata dal campo dopo ripetuti richiami da parte del direttore di gara, al quale ha continuato a rivolgere frasi ingiuriose ed offensive dalla tribuna. La scorrettezza del comportamento tenuto dalla sig.ra PESCE è tale da far ritenere la sanzione comminata dal G.S. congrua e proporzionata, pertanto, va pienamente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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