COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cablas Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 12/09/2004 tra Aurora Golasecca/Cablas
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Cablas Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara del 12/09/2004 tra Aurora Golasecca/Cablas
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art. 42 n.3 del C.G.S.), che la gara in oggetto si è svolta il 12/09/2004 e che il reclamo, come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 25/09/2004 e cioè oltre il termine sopra riportato.
La Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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