COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. CALCIO CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Aurora Treia – Corridonia, del 18.9.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 17 del 23.9.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S.D. CALCIO CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Aurora Treia – Corridonia, del 18.9.2004 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 17 del 23.9.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marcelletti Gaetano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva un comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Calcio Corridonia, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, alla luce della condotta effettivamente da questi tenuta, mai eccessivamente scorretta nei confronti dell’arbitro, e delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie, quale la poca lucidità dovuta alla stanchezza.
Deduceva altresì la reclamante l’assenza di precedenti disciplinari specifici a carico del proprio tesserato.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’occasione, il calciatore Marcelletti, espulso per doppia ammonizione, gli si rivolgeva con fare intimidatorio e minaccioso ed il contatto fisico veniva evitato solo grazie all’intervento degli altri giocatori presenti in campo. Lo stesso calciatore sanzionato ritardava l’uscita dal terreno di gioco e la gara poteva riprendere solo dopo circa due minuti.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che dalle risultanze istruttorie appare confermata la responsabilità del Marcelletti in ordine ai fatti ascrittigli;
n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad attenuare la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestatigli;
n ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata.
2. P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Calcio Corridonia, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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